Appalti: pagamento imposte dopo il collaudo

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26664 del 18 dicembre 2009, ha statuito che, in materia di appalti, le imposte dovute sui corrispettivi vanno pagate a collaudo avvenuto in quanto "concorrono a formare il reddito d'impresa i ricavi per corrispettivi degli appalti ultimati", per i quali è intervenuta accettazione da parte del committente, e non anche “quelli degli appalti già in corso, ma non ancora ultimati”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Le tasse? C'è tempo – Alberici

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