Appalti, niente prelazione per il gestore “uscente”

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Il Tar della regione Veneto, sezione I, con sentenza n. 1030 del 2009, ha statuito, in materia di appalti, l'illegittimità delle clausole di prelazione in favore del concessionario uscente per contrasto sia con il principio di unicità dell'offerta (articolo 11, comma 6, del D.lgs. 163/2006) sia coi generali principi di tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della non discriminazione tra le imprese concorrenti.
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