Antiriciclaggio. Omessa segnalazione di operazioni sospette base o qualificata

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Antiriciclaggio. Omessa segnalazione di operazioni sospette base o qualificata

Diffusa dal Dipartimento del Tesoro del MEF la circolare n. 56499 del 17 giugno 2022 riguardante le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65, D.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 5, D.lgs. n. 90/2017, di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2015/849), in materia di antiriciclaggio.

Tale documento sostituisce la precedente circolare 54071 del 6/7/2017 e analizza: le sanzioni, il cumulo giuridico, il favor rei, il procedimento sanzionatorio e il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Omessa segnalazione di operazioni sospette

E’ il caso che desta più preoccupazioni dovendo valutare più ambiti.

L’impianto sanzionatorio per l’omessa segnalazione di operazioni sospette si basa, dopo le modifiche apportate, su due distinte fattispecie tipiche, caratterizzate da elementi costitutivi e meccanismi sanzionatori diversi:

- base, su cui non insistono ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale. In tal caso si applica la sanzione pecuniaria nella misura di € 3.000;

. qualificata, in quanto sono presenti, in via alternativa o cumulativa, ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” della condotta che dà luogo alla violazione. In tal caso, la sanzione va da un minimo e un massimo edittali (da 30.000 euro a 300.000 euro).

ATTENZIONE: Ciò comporta che, a seguito delle novità introdotte, l'autorità verbalizzante, nel momento in cui contesta la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, deve individuare in quale fattispecie rientra il fatto concreto.

In particolare, la circolare 56499/2022, con riferimento ai criteri da adottare per valutare la sussistenza dei parametri legislativi che portano alla violazione “qualificata”, fornisce dei criteri valutativi:

  • violazioni ripetute;
  • violazioni sistematiche;
  • violazioni plurime;
  • violazioni gravi.

A seguito della constatazione di violazione “qualificata” dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, per la determinazione della sanzione da irrogare la forbice suddetta, da € 30.000 a € 300.000, può essere ulteriormente suddivisa in 3 intervalli, a seconda dell’intensità della violazione:

  • 30.000-120.000;
  • 120.000-210.000;
  • 210.000-300.000.

Il Dipartimento del tesoro specifica che il grado di intensità della violazione “qualificata” da sanzionare sarà individuato in base al numero e alla tipologia dei parametri legislativi ricorrenti nel caso concreto (carattere grave, ripetuto, plurimo, sistematico).

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica

Anche con riferimento alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, vengono previste due fattispecie tipiche:

  • base, dove non vi è la presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale. Per tale violazione si applica la sanzione pecuniaria di 2.000 euro, ma per violazioni di minore gravità, si può procedere alla riduzione da un terzo a due terzi (da 666,67 euro ma 1.333,33 euro);
  • qualificata, dove sono presenti, alternativamente o cumulativamente, i medesimi elementi costitutivi previsti per l’omessa segnalazione delle operazioni sospette. In tal caso, la sanzione da applicare si pone da un minimo e un massimo edittale (da 2.500 a 50.000 euro).

Anche per l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica, il riscontro della fattispecie qualificata va effettuato sui criteri valutativi usati per l’omessa segnalazione di operazioni sospette (violazioni ripetute, sistematiche, plurime, gravi).

Favor rei

Con la novella legislativa si è inteso applicare il principio del favor rei anche alla materia in discussione dirigendosi verso la non sanzionabilità di comportamenti o atti che, per effetto di norme sopravvenute, non siano più ritenute meritevoli di sanzione amministrativa ovvero siano sanzionate con minor rigore.

NOTA BENE: Quindi, per il principio dell’abolitio criminis, devono considerarsi cancellati una serie di illeciti amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa e la conseguente archiviazione dei procedimenti pendenti.

Conclusione del procedimento sanzionatorio

L’art. 69, comma 2 (nuovo) del Dlgs 231/2007 stabilisce un termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio; ciò decorre dalla ricezione della contestazione notificata all’amministrazione procedente. E’ possibile una proroga di altri sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell’interessato di essere sentito nel corso del procedimento. Il procedimento si considera concluso con l’adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

Pagamento della sanzione in misura ridotta

Tale previsione risponde alla finalità di arrivare ad una rapida soluzione dei conflitti e trova applicazione per tutte le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2007.

Il pagamento in misura ridotta interviene dopo l’irrogazione della sanzione e comporta una riduzione dell’importo della stessa, pari ad un terzo.

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