Antiriciclaggio, obblighi di vigilanza specifici per i sindaci revisori

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Differenti sono gli obblighi degli organi di controllo in materia di antiriciclaggio. Nello specifico, differenze emergono per ciò che concerne gli obblighi degli organi di controllo delle società ed enti destinatari degli obblighi antiriciclaggio; gli obblighi dei sindaci delle normali società industriali e commerciali; gli obblighi dei revisori contabili anche nella veste di sindaci revisori.

Tutti i soggetti elencati hanno l’obbligo di vigilare, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, sull’osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio e di comunicare le eventuali violazioni rilevate in sede di verifica della gestione delle imprese. Tuttavia, differenze emergono a seconda che si considerino i collegi che hanno anche un mandato di revisione e quelli che invece ne sono privi.

I membri del collegio sindacale che svolgono anche l’azione di revisione contabile sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Decreto legislativo n. 231/07. Secondo le recenti modifiche apportate all’articolo 16 del citato Dlgs, dal più recente provvedimento n. 151/09, viene definitivamente sancito che i revisori contabili, siano essi persone fisiche iscritte all’apposito registro o società di revisione, dovranno sottoporre i loro clienti ad adeguata verifica, secondo i criteri ordinari, semplificati (ad esempio nel caso di revisione svolta in società quotate) o rafforzati. Inoltre, sempre in capo ai revisori risulta dovuta la registrazione dei dati e la segnalazione di operazioni sospette.

La verifica da parte dei revisori dovrà essere effettuata in tutti i casi in cui ci si trovi di fronte a operazioni di valore indeterminato o indeterminabile e quindi, di fatto, in tutte le situazioni in cui si svolge la revisione contabile, finalizzata al controllo di contabilità societarie oggettivamente di valore non determinato o determinabile.

L’obbligo di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette si richiede, inoltre, in tutti i casi di sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo o nei casi di dubbi sulla veridicità dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione. Di conseguenza, appare evidente come i revisori contabili sono chiamati agli stessi obblighi dei professionisti nei confronti delle società sottoposte a revisione. Nel caso in cui il controllo contabile è delegato ai sindaci, gli obblighi graveranno individualmente sui singoli sindaci revisori come specificato dalla Circolare 16/R dell’Istituto di ricerca presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del 15 marzo 2010. In caso di omissione dell’obbligo di comunicare le operazioni sospette, il revisore può incorrere nella reclusione fino ad un anno e pagare una multa da 100 a mille euro.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 – La grave irregolarità si può denunciare
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 – Ruolo di garanzia sulla prevenzione

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