Antiriciclaggio. Documento in consultazione di Banca d’Italia su adeguata verifica della clientela
Pubblicato il 04 maggio 2018
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In attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela, come da Dlgs n. 231/2007 modificato dal successivo decreto legislativo n. 90/2017, per il recepimento della direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Banca d’Italia ha posto in consultazione, il 13 aprile 2018, un documento dal titolo “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”. La consultazione terminerà il 12 giugno 2018.
Il documento tiene in considerazione anche agli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018.
Pur se il lavoro è diretto ai soggetti vigilati, i temi potrebbero risultare interessanti anche per i professionisti tenuti agli obblighi antiriciclaggio dal luglio 2017.
Titolare effettivo
Tra le modifiche intervenute assume importanza quella dedicata all’individuazione del titolare effettivo, in particolare quando si tratta di soggetti senza personalità giuridica. Poiché il Dlgs nulla dice in merito, la Banca d’Italia suggerisce che la sua individuazione può avvenire sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente.
Adeguata verifica semplificata
In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Dlgs prevede che i destinatari possano ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata.
In aggiunta, il documento di Bankitalia indica specifiche misure di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio.
Verifica rafforzata
Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell’acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sull’eventuale titolare effettivo, nel momento in cui sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure dall’autonoma valutazione del destinatario.
La verifica rafforzata può riguardare:
- una maggiore quantità delle informazioni relative all’identità del cliente e/o del titolare effettivo (acquisizione e valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei relativi confronti), oppure al rapporto continuativo, al fine di comprenderne del tutto natura e scopo;
- una migliore qualità delle informazioni, come la richiesta che, al momento dell’apertura del rapporto continuativo, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto allo stesso intestato presso una banca italiana, una banca comunitaria o una banca con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio.
Invio delle osservazioni
Per l’invio di osservazioni, commenti e proposte, occorre fare riferimento ai seguenti indirizzi:
- ram@pec.bancaditalia.it, qualora si possieda la posta elettronica certificata (PEC);
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53, 00184, Roma, se si intende inviare un documento cartaceo.
In questo ultimo caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it.
- eDotto.com – Edicola del 17 febbraio 2018 - Obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari. Comunicazione della Banca d’Italia – Moscioni
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