Antielusione senza repliche

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Da una ulteriore analisi del dettato della circolare n. 7/E/2009, nella parte in cui si afferma che non sono impugnabili di fronte al giudice né le risposte del Fisco alle istanze di interpello né il diniego in seguito alla richiesta del contribuente di disapplicazione di una norma antielusiva, emerge che la circolare risulta sempre di più in linea con la decisione n. 414 del 26 gennaio 2009 del Consiglio di Stato. Secondo i giudici di Palazzo Spada, la norma non dà una definizione univoca di cosa debba intendersi per agevolazione fiscale, per cui “la posizione del soggetto passivo del rapporto tributario acquisisce i connotati tipici dell’interesse legittimo” e non di un diritto soggettivo, anche se l’agenzia delle Entrate nega si tratti di un’agevolazione fiscale. Per tali ragioni, il diniego non è impugnabile, fermo restando il diritto della società di contestare, a tempo debito, gli atti dell’amministrazione nei quali vengono applicate le disposizioni antielusive il cui esonero è stato negato.
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