Anticipo integrazioni salariali, 3 luglio termine non perentorio

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Anticipo integrazioni salariali, 3 luglio termine non perentorio

Nel tentare di riordinare le disposizioni ed i termini delle misure urgenti adottate dal Governo in materia di lavoro, economia e politiche sociali, il Ministero del Lavoro, con la Circolare 1° luglio 2020, n. 11, oltreché ripercorrere l'excursus normativo, chiarisce esplicitamente che il termine del 3 luglio, quale ultima data utile alla richiesta di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ex art. 22-quater, comma 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, non è da intendersi perentorio, bensì ordinatorio. Invero, come specificato al punto 4.B della predetta nota esplicativa ministeriale, in tutti i casi in cui l'istanza non sia trasmessa entro il 3 luglio 2020, la medesima può, comunque, essere ripresentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività. Termine spostato, in sede di prima applicazione della norma, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 (ossia il 17 luglio 2020).

 

Dal Decreto Rilancio al Decreto Legge n. 52/2020

Il Decreto Legge 16 giugno 2020 n. 52, quasi interamente dedicato ai trattamenti di integrazione salariale, è intervenuto in modo indiretto sui contenuti delle disposizioni previste dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e, senza modificarne il dettato normativo, ha previsto delle apposite deroghe. In particolare, oltreché prevedere, per i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere ulteriori quattro settimane di integrazione salariale anche per i periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, le applicazioni più rilevanti ricadono certamente nei termini stringenti previsti dalla norma e nella molteplicità di scadenze a cui sono attualmente sottoposti gli operatori del settore.

Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, in deroga alle disposizioni previste in materia di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per emergenza COVID, le domande previste dagli articoli da 19 a 22, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Altresì, in fase di prima applicazione della norma i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della norma se tale ultima data è posteriore a quella in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività.

Diversamente, per le domande aventi a riferimento un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che ha avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine decadenziale è fissato al 15 luglio 2020.

Per quanto concerne, invece, i termini di trasmissione del modello SR41, l'art. 1, comma 3, Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, fissa la scadenza alla fine del mese successivo rispetto a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Anche in tal caso, in sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto.

Pertanto, volendo tracciare una linea temporale, le prossime scadenze sin'ora citate possono essere come di seguito illustrate:

 

Periodo di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Scadenza di presentazione della domanda

Invio modello SR41

Domanda di accesso ai trattamenti di CIGO - FIS - CIGD con pagamento diretto (no anticipo 40%)

23 febbraio - 30 aprile

15 luglio 2020

Entro 30 giorni dal provvedimento di concessione

1° maggio - 31 maggio

17 luglio 2020

Entro il 17 luglio 2020 ovvero entro 30 giorni dal provvedimento di concessione

Dal 1° giugno

Entro la fine del mese successivo all'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Entro la fine del mese successivo all'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dal provvedimento di concessione

 

 

INPS, l'anticipo del trattamento e la Circolare n. 78/2020

Tra le novità più rilevanti in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, vi è la disposizione contenuta nell'art. 71 che, inserendo l'art. 22-quater, comma 4, al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la possibilità di richiedere, per i datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto della prestazione di integrazione salariale, l'anticipazione del 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo.

In particolare, le istruzioni amministrative circa le modalità di richiesta dell'anticipazione ai beneficiari delle ore di integrazione salariale richieste vengono fornite con la Circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, secondo cui il termine di presentazione della domanda è fissato alla data del 3 luglio 2020, in applicazione del primo periodo del sopracitato comma 4.

A tal proposito, appare necessario rammentare che, stante il tenore letterale della norma, ancorché l'art. 1, comma 3, Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, sposti i termini di invio del modello SR41 per il pagamento delle prestazioni direttamente erogate dall'istituto e riferibili agli artt. da 19 a 22-quinques del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, alla fine del mese successivo, il predetto art. 22-quater, comma 4, non fa riferimento ad alcun termine decadenziale.

Invero, come condivisibilmente specificato nella Circolare ministeriale 1° luglio 2020, n. 11, la data del 3 luglio 2020, quale scadenza per la richiesta di anticipo dell'integrazione salariale per i periodi antecedenti al 18 giugno 2020, come specificato nel Messaggio INPS 17 giugno 2020, n. 2489, deve intendersi ordinatoria e non perentoria. Difatti, come riportato al punto 4.B della Circolare, ove l'istanza non venga trasmessa entro il termine del 3 luglio 2020, la medesima dovrà comunque essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con espressa deroga alle ipotesi di prima applicazione della norma, secondo cui il termine viene posticipato alla data del 17 luglio 2020.

Calcolo dell'anticipo del 40%

Condizione di procedibilità alla richiesta di anticipo dell'erogazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale richiesti è l'indicazione dei seguenti ulteriori campi da compilare già all'invio della domanda:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale;
  • coordinate bancarie dei lavoratori interessati;
  • ore di integrazione salariale richieste per singolo lavoratore.

Come specificato nella Circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, il calcolo dell'anticipazione verrà elaborato secondo il seguente algoritmo:

  • Massimale superiore / 173 * 40% x numero di ore di prestazione richiesta.

Per quanto concerne l'erogazione della prestazione, come sopra quantificata, non verrà applicata alcuna ritenuta fiscale venendo, di fatto, trattata alla stessa stregua di un prestito.

Sarà cura dell'Istituto, una volta determinato il saldo, procedere con il calcolo e la trattenuta delle ritenute fiscali e del contributo di cui alla Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

La rendicontazione a saldo

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato Decreto Legge 16 giugno 2020, il datore di lavoro deve inviare all'INPS il modello SR41, con tutti i dati necessari per il calcolo del saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, fermo restando il termine del 17 luglio, quale data ultima per le richieste di integrazione salariale con periodo di inizio ante 18 giugno 2020. In tal senso, stando al tenore letterale della norma, i datori di lavoro o i loro intermediari dovranno inviare un unico modello SR41 per tutto il periodo richiesto ed autorizzato anche se quest'ultimo si trovi a cavallo tra due mensilità. 

Ciò assunto, così come previsto dal comma 4, art. 22-quater, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ove risultasse una maggior corresponsione di ore in fase di anticipo ovvero vi sia una reiezione della domanda di integrazione salariale, l'Istituto previdenziale procederà direttamente nei confronti del datore di lavoro per il recupero dell'indebita prestazione ricevuta.

Invero, tra le casistiche annoverate dalla predetta circolare dell'Ente, i casi in cui si procederà al recupero potranno essere, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • anticipi in eccesso rispetto all'importo che risultasse spettante a saldo con il modello SR41;
  • anticipi a lavoratori che, in fase di istruttoria, risultassero non beneficiari del trattamento di integrazione salariale;
  • invio del modello SR41 oltre i predetti termini decadenziali;
  • rigetto della domanda;
  • annullamento d'ufficio della domanda.

 

QUADRO NORMATIVO

Ministero del Lavoro - Circolare 1 luglio 2020, n. 11

INPS - Circolare 27 giugno 2020, n. 78

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