Anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, novità procedurali

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Anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, novità procedurali

Con il Decreto Rilancio il Governo ha inteso snellire le modalità di accredito dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19, prevedendo la possibilità, per l'Istituto previdenziale, di autorizzare e disporre l'anticipazione del pagamento del trattamento richiesto, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.

La misura, inserita dall'art. 71, comma 1, Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 22-quater, comma 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, è stata oggetto di nuovi chiarimenti operativi e novità procedurali disposte dall'Istituto previdenziale con il Messaggio 18 novembre 2020, n. 4335.

La disciplina dell'anticipazione dei trattamenti

La disciplina, introdotta dal comma 4, art. 22-quater, del Decreto Cura Italia, può essere richiesta esclusivamente per le domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate successivamente al 18 giugno 2020.

Come già specificato dall'Istituto nella Circolare 27 giugno 2020, n. 78, la presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 a pagamento diretto con richiesta di anticipo devono essere trasmesse entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa mediante i canali telematici dell'integrazione salariale che si intende richiedere.

Successivamente, entro 15 giorni dalla richiesta l'Istituto procederà ad autorizzare la domanda di anticipazione e disporrà il pagamento nei confronti dei lavoratori individuati nei termini indicati dall'azienda.

Al fine di assicurare la rapida erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito, l'impresa dovrà porre particolare attenzione alla correttezza dei dati trasmessi ed alla presenza delle Comunicazioni Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi che potrebbero pregiudicare il buon esito del controllo automatico e della successiva erogazione.

Altresì, nei medesimi termini riportati al punto 5) della Circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, la misura dell'anticipazione è fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato ed il quantum verrà determinato applicando il massimale più elevato previsto dalla normativa vigente (€ 1.199,72 per le richieste di CIG/CIGD/assegno ordinario) elaborato secondo il seguente algoritmo:

Massimale / 173 (ore medie lavorabili in un mese) x 0,4 x n. di ore di prestazione richiesta.

Con successivo Messaggio INPS 18 novembre 2020, n. 4335, vengono forniti ulteriori chiarimenti operativi e novità procedurali.

La richiesta di anticipo dei trattamenti

Per procedere alla presentazione della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria con richiesta di anticipo del 40% occorrerà accedere, tramite il sito istituzionale, alla sezione "Servizi per le aziende e consulenti" > "Prestazioni e Servizi" > "CIG Ordinaria".

In fase di compilazione della domanda, al quadro "Dichiarazioni", previa selezione dell'opzione per il pagamento diretto da parte dell'Istituto, verrà proposta la scelta di richiesta dell'anticipo del 40%.

A tal fine, sarà, altresì, necessario che siano stati inseriti, preventivamente, i dati necessari per il pagamento dell'applicativo "Richiesta anticipo CIG" raggiungibile dal menù a sinistra alla sezione "CIG e Fondi di solidarietà", "Richiesta d'anticipo 40%".

Diversamente, per le istanze di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o Assegno Ordinario, accedendo dalle apposite funzioni e selezionando la richiesta di anticipazione dei trattamenti, la domanda potrà rimanere in sospeso e senza protocollo sino a quando non verranno inseriti i dati necessari per il pagamento dell'anticipo stesso.

Invero, confermata l'opzione "Anticipazione 40%", si dovrà procedere come segue:

  • cliccare sul link evidenziato nel box informativo presente in fondo alla schermata principale;
  • da "Cerca esiti" cliccando sul bottone rosso "Anticipo 40%", inserito nella sezione denominata "Attenzione Numero Protocollo".

Tramite le anzidette modalità si verrà, difatti, reindirizzati alla procedura "Richiesta Anticipo 40%" in cui sarà possibile, per ogni beneficiario, inserire il codice IBAN ed il numero di ore di sospensione.

Sarà, comunque, possibile completare la richiesta nei medesimi termini indicati per la CIGO ovvero accedendo dal percorso "CIG e Fondi di solidarietà" > "Richiesta d'anticipo 40%".

Nuove funzioni di annullamento della domanda

Ove in fase di invio della domanda sia stata richiesta l'anticipazione del 40%, ma non siano ancora stati inseriti i dati di pagamento dell'anticipo, sarà possibile rinunciare alla predetta erogazione anticipata accedendo dal menù "Cerca esiti", selezionando il tasto "Annulla Anticipazione 40%".

La rinuncia all'anticipo consentirà l'immediata protocollazione della domanda di CIGD o assegno ordinario.

Inoltre, sin tantoché la domanda risulta in stato "Pervenuta" potrà essere richiesto l'annullamento dell'intera domanda di CIGD o assegno ordinario e la conseguente opzione di anticipo del 40%.

Pagamento a saldo e gestione degli indebiti

L'insuccesso nell'applicazione della nuova disciplina a sostegno dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale è, probabilmente, riconducibile alla procedura fornita dalla prassi amministrativa per la gestione del pagamento a saldo ovvero al recupero degli indebiti. In particolare, successivamente al provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro dovrà, come di consueto, inoltrare all'Istituto il modello SR41, nei termini ordinari previsti, in un unico modello di pagamento diretto per l'intero periodo richiesto dalla domanda.

Elaborati i dati trasmessi, l'INPS potrà procedere all'elaborazione del saldo ed, eventualmente, al pagamento del residuo spettante ai lavoratori beneficiari.

Diversamente, ove dai dati di pagamento trasmessi si dovesse evincere un indebito rispetto al quantum già corrisposto dall'Istituto previdenziale verrà disposto il recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli importi eventualmente risultanti non dovuti per una delle seguenti ragioni:

  • anticipo in eccesso rispetto all'importo spettante dal saldo comunicato con il modello SR41;
  • anticipo a lavoratori non beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale;
  • invio del modello SR41 oltre i termini decadenziali;
  • domande annullate d'ufficio o chiuse amministrativamente;
  • domande evase con provvedimento di reiezione.

Appare, dunque, evidente che la richiesta di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale - notoriamente caratterizzati da ore eccedenti rispetto a quelle eventualmente preventivate o preventivabili - aggrava di aleatorietà la misura, comportando ulteriori responsabilità in capo al datore di lavoro.

Per quanto concerne i profili fiscali e previdenziali, all'anticipazione dei trattamenti richiesti non viene applicata, in fase di erogazione, la ritenuta del 5,84% prevista dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché le ritenute fiscali. In tal senso, in fase di liquidazione del saldo eventualmente dovuto - previa presentazione del modello SR41, l'Istituto provvederà a conguagliare e liquidare le ritenute contributive e fiscali.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Testo coordinato Legge n. 77 del 17 luglio 2020)

INPS - Circolare n. 78 del 27 giugno 2020

INPS - Messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020

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