Annullata la condanna per peculato nei confronti del sindaco che fotocopia per fini personali

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Con sentenza n. 35150 del 29 settembre 2010, la Cassazione ha annullato la decisione di condanna per peculato impartita dalla Corte d'appello nei confronti di un sindaco che aveva fatto fotocopiare, per fini personali, numerosi testi, utilizzando materiale di cancelleria e la fotocopiatrice dell'Ente e distogliendo dai loro compiti istituzionali, per l'esecuzione delle relative operazioni, alcuni dipendenti comunali.

Il sindaco si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando che, nella specie, non fosse configurabile, con riferimento all'articolo 314 del Codice penale, l'appropriazione di energie lavorative e che difettasse, altresì, l'elemento della patrimonialità nelle risorse materiali utilizzate per le operazioni di fotocopiatura. Inoltre, la motivazione dei giudici di merito era da considerare come illogica in considerazione del fatto che non era emerso dagli atti alcun apprezzabile danno per le casse del Comune. 

Assunti, questi, condivisi dalla Corte di cassazione secondo cui, in primo luogo, non era ipotizzabile l'appropriazione di energia umana in quanto l'uomo non costituisce una "cosa mobile" e non se ne può, pertanto, immaginare il possesso o la disponibilità da parte dell'agente; in secondo luogo, doveva escludersi dal campo dell'offensività un'appropriazione che, come nel caso in esame, aveva avuto ad oggetto cose di esiguo valore.
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