Anche il secondo box merita la “pertinenza”

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L’Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 139 del 20 giugno 2007 – ha precisato che nella vendita di un’abitazione con annesse due autorimesse, effettuata da un’impresa costruttrice, la natura pertinenziale dei box rispetto all’appartamento consente di considerarli attratti, entrambi, nel regime Iva delle abitazioni. In altri termini, se per un’autorimessa sono richieste le agevolazioni “prima casa”, la seconda non va considerata come un bene strumentale per natura, per cui l’Iva sarebbe del 20% e le imposte ipotecaria e catastale sarebbero dovute nella complessiva misura del 4%, ma deve essere trattata come bene immobile di natura abitativa e, quindi, con Iva al 10% e senza applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

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  • ItaliaOggi, p. 36 – Per il secondo box il registro è fisso - Ricca

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