Ammortizzatori sociali, termini in scadenza al 30 settembre

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Ammortizzatori sociali, termini in scadenza al 30 settembre

Il 30 settembre scadranno i termini decadenziali, rinviati dal Decreto Agosto, per la presentazione delle istanze di integrazione salariale inerenti al periodo compreso dal 1° e il 31 luglio 2020 e dal 1° al 31 agosto 2020. La stessa scadenza vale, inoltre, per l’invio dei modelli SR41 che rendono possibile il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Le imprese e i professionisti sono ancora in attesa delle preannunciate modifiche procedurali che l'Istituto previdenziale avrà l'onere di implementare con la disciplina prevista dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, (cd Decreto agosto) e di fornire eventuali istruzioni operative.

Il sopracitato Decreto ha apportato significative novità in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, i datori di lavoro, che riducono o sospendono l'attività lavorativa per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga per un massimo di 9 settimane, aumentate di ulteriori 9 al presentarsi di condizioni prestabilite. Le 18 settimane devono essere comprese tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si ricorda che dovranno essere presentate due distinte domande, difatti la facoltà di accedere alle ulteriori 9 settimane è subordinata al precedente utilizzo per intero del periodo di 9 settimane.

In deroga al regime temporale "ordinario" previsto per gli ammortizzatori sociali collegati all'emergenza sanitaria, i commi 9 e 10, art. 1, della norma in commento, spostano ope legis il termine di trasmissione delle richieste di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e dei relativi modelli SR41, in scadenza al 31 luglio 2020, vengono differiti al 31 agosto 2020.

Allo stesso modo, qualora i predetti adempimenti, scadano tra il 1° agosto ed il 31 agosto 2020, i termini sono differiti al 30 settembre 2020.

In ragione delle predette disposizioni, le domande di CIGO, FIS e CIGD, relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che ricadano nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2020 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Diversamente, i modelli di pagamento SR41 dovranno essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla data di autorizzazione se posteriore.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 24 agosto 2020 - Nuova Cig Covid-19. Via libera dell’Inps - Moscioni

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