Ammortizzatori sociali: la nozione di unità produttiva
Pubblicato il 10 dicembre 2015
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L’INPS, con circolare n. 197/2015 ha chiarito che, laddove nel D.Lgs. n. 148/2015 viene utilizzato il termine “unità produttiva”, la stessa va identificata con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma.
Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Quindi, per giurisprudenza (es multis: Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881), l’unità produttiva deve essere:
- funzionalmente autonoma;
- caratterizzata da indipendenza tecnica: nella stessa va svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.
Sono, quindi, esclusi i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro.
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