Ammortizzatori 2012
Pubblicato il 20 settembre 2012
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E’ noto che a sostegno di talune, particolari, categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà, il Legislatore abbia previsto, negli anni, un intervento attraverso la mobilità, che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.
La mobilità in deroga garantisce un reddito sostitutivo.
A settembre 2012 (il giorno 10), l’Inps – coi messaggi numeri 14595, 14596, 14598, 14599 - ha diramato, sulla base di specifici decreti ministeriali che li hanno deliberati anche per l’anno in corso, le istruzioni operative per la concessione degli ammortizzatori in deroga a lavoratori dipendenti da imprese situate nelle regioni:
- Calabria,
- Lombardia,
- Molise e
- Piemonte.
CIG IN DEROGA
Questo é un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni. E’ competente ad autorizzare alla Cig in deroga, per unità produttive che vi sono situate, la regione interessata. L’Inps, a sua volta, eroga i trattamenti sulla base di quelle stesse autorizzazioni.
Il sostegno riguarda: i lavoratori subordinati, anche apprendisti; i lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, i dipendenti di aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi e che non possono attivare gli strumenti ordinari o li hanno già esauriti.
Il datore di lavoro presenterà la relativa istanza entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati.
Per il pagamento della prestazione al lavoratore, egli presenterà la richiesta su modello IG/15 Deroga (cod. SR100) per via telematica all’Inps, se l’ente autorizzatore non vi provveda direttamente. Per il pagamento diretto va presentato, per via telematica, il modello IG/Str/Aut (cod. 41).
Spetta un’indennità dell’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Spettano anche l’assegno per il nucleo familiare e l’accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici.
Sotto il profilo procedurale, i trattamenti in deroga possono riguardare:
® nuove situazioni, aperte nel 2012, che quindi comportano nuove concessioni, o
® vecchie situazioni, già in atto negli anni precedenti, quindi oggetto di proroga.
In relazione alle vecchie:
- i trattamenti devono essere ridotti del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive;
- l’abbattimento opererà trascorsi 12 mesi di erogazione del trattamento di Cassa integrazione in deroga per ogni lavoratore.
MOBILITA’ IN DEROGA
Questa ulteriore indennità garantisce, come si sa, ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione.
Possono beneficiarne: lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità; lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento.
Il sostegno riguarda tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione.
La mobilità in deroga è riconosciuta alle aziende che non possono accedere alla mobilità ordinaria né ai licenziamenti collettivi, in quanto non rientranti nel novero dei beneficiari o in quanto carenti dei requisiti di legge.
Anche in questo caso, i messaggi Inps emanati a settembre forniscono due procedure ai fini dell’ottenimento dell’erogazione dei trattamenti dall’Inps, ferma restando la competenza regionale per le autorizzazioni.
L’indennità di mobilità in deroga va abbattuta del 10%, trascorsi 12 mesi effettivi (escludendo, perciò, i periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa) di percezione dell’indennità; stessa sorte tocca per gli eventuali successivi 12 mesi, in cui si avrà l’abbattimento del 30% e per gli eventuali ulteriori 12 mesi in cui l’abbattimento sarà, da quel momento, del 40%.
La verifica dell’Inps accerterà che i lavoratori:
1) non abbiano perso lo status di disoccupato;
2) abbiano rilasciato dichiarazione di disponibilità, compilando l’apposito quadro del mod. DS21 oppure il mod. DID (COD. SR105), e di non sussistenza di altre cause ostative all’erogazione della prestazione.
Diversamente, quei lavoratori decadono dal diritto al trattamento.
ATTENZIONE: l’Inps avvisa che dallo scorso 1° luglio 2012, la presentazione delle domande di indennità di mobilità in deroga avviene attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact center integrato – chiamando il numero verde 803164. |
Cessato il periodo transitorio, dal 1° settembre 2012 i tre canali sono divenuti esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio (la circolare Inps n. 102, del 27 luglio 2012, fornisce le istruzioni sui servizi telematizzati al cittadino in materia di indennità di mobilità in deroga).
QUADRO DELLE NORME |
INPS – Messaggio n. 14596 del 10 settembre 2012; INPS – Messaggio n. 14598 del 10 settembre 2012; INPS – Messaggio n. 14599 del 10 settembre 2012.
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