Amministratore unico. Benefici tributari del welfare aziendale limitati
Pubblicato il 28 dicembre 2017
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La Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 954-1535/2017 pervenuta in data 22 dicembre, affronta il quesito sollevato da una società, che aveva affidato la gestione societaria ad un amministratore unico titolare di reddito assimilato, al quale era stato anche offerta – in virtù di uno specifico regolamento aziendale - l'iscrizione ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale con contribuzione interamente a suo carico.
Nello specifico l’istante chiedeva se con riferimento alla fattispecie prospettata sussistono i presupposti agevolativi di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 51 del Tuir, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del ministro della Salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20”.
In particolare, in base a tale disposizione normativa, gli amministratori di società titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono legittimamente usufruire dei benefici della non concorrenza al reddito del welfare aziendale.
Se c’è amministratore unico, il welfare aziendale è tassato
Per la Direzione centrale normativa, però, ciò non vale nel caso dell’amministratore unico. Pertanto la richiesta dell’interpellante è da respingere, in quanto, nel caso in esame, la categoria dei beneficiari delineata dal regolamento aziendale è costituita dal solo amministratore unico.
Dunque, nel caso di amministratore unico viene fissato un freno circa l'estensione dei benefici tributari del welfare aziendale nei confronti di quest’ultimo e, di conseguenza, i contributi assistenziali versati dalla società all'amministratore unico sono tassabili.
Secondo l'interpello n. 954-1535/2017/2017, la motivazione è da ricercare nel fatto che i contributi devono essere versati in favore della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee e non sono riservati ad personam. Di conseguenza, gli accordi e i regolamenti aziendali dovrebbero essere adottati proprio per disciplinare in modo uniforme condizioni applicabili alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi e non per definire condizioni riferibili ad un solo soggetto. Ne deriva che i contratti individuali di lavoro devono considerarsi esclusi dai benefici del welfare aziendale.
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