Amianto Gestione diversa da INPS
Pubblicato il 09 agosto 2016
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La circolare INPS n. 154 dell’8 agosto 2016 fornisce le indicazioni relative ai benefici previdenziali riconosciuti ad ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto–correlata derivante da esposizione all’amianto, transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps.
I destinatari della disposizione di cui all’art. 1, c. 275, Legge n. 208/2015 sono i lavoratori indicati all'art. 1, c. 117, Legge n. 190/2014, che:
- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS;
- possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme pensionistiche di cui al punto precedente, complessivamente almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità;
- in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio, conseguano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2017 e 2018;
- non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’art. 1, c. 117, Legge n. 190/2014 nel corso degli anni 2015 e 2016.
Decorrenza
Sottolinea la circolare che la decorrenza della pensione di anzianità, in base alla normativa vigente, nella gestione di ultima iscrizione, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, deve collocarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.
- eDotto.com – Edicola del 23 giugno 2016 - Amianto Domanda accompagnamento alla pensione – Schiavone
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