All’intermediario la prova della propria diligente condotta

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenze n. 10839/12 e 18092/12 – l’intermediario finanziario, per escludere la propria responsabilità rispetto agli investimenti sbagliati – nella specie in bond della Cirio e della Parmalat - del cliente, deve sempre fornire la prova di aver posto in essere una condotta diligente, nonché di aver fornito adeguate informazioni sulle obbligazioni oggetto delle operazioni contrattate.

Qualora poi il risparmiatore abbia omesso di indicare la propria propensione al rischio, spetta all'intermediario verificare gli investimenti compiuti in precedenza dallo stesso e, quindi, scoprire la sua prudenza o spregiudicatezza.

In tale contesto i giudici di legittimità hanno anche precisato che, in materia di mutui subprime spetta al giudice italiano la decisione sulla causa promossa dai risparmiatori
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Bond, la banca messa alle strette – Ferrara

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