Alla Consulta la questione di legittimità relativa a cambiamento di sesso e scioglimento automatico del matrimonio

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Con ordinanza interlocutoria n. 14329 del 6 giugno 2013, la Prima sezione civile di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli articoli 2 e 4 della Legge n. 164 del 1982, in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, nella loro formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta con l’articolo 36 del Decreto legislativo n. 150 del 2011.

In particolare, dette disposizioni sono state censurate nella parte in cui dispongono che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale ed in quella in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all’altro coniuge, senza riconoscere a quest’ultimo il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione, né di esercitare il medesimo potere in altro giudizio,

Le norme costituzionali asseritamente violate sono gli articoli 2, 3, 24, 29 e 117 della Costituzione nonché gli articoli 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo.

Gli atti sono strati conseguentemente rimessi alla Corte costituzionale.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Divorzio automatico e cambio di sesso: parola alla Consulta - Galimberti

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