Alla cassa con edificabilità parziale

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di secondo grado di Bolzano, con la sentenza 32 del 9 gennaio sancito che un’area è soggetta al pagamento dell’Ici anche se la potenzialità edificatoria è solo parziale. Ciò che conta è il valore di mercato che avrebbe l’immobile in un’ipotetica vendita. E’ evidente che un’area edificabile è soggetta all’imposta quando è inserita nel piano regolatore generale, anche se non approvato. A questa conclusione era già pervenuta con una sentenza del 2003 (la n. 13817), che a sua volta aveva richiamato precedenti pronunce delle Sezioni Unite.

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