Albo unico: la sezione A non ha eliminato le differenze tra dottori commercialisti e ragionieri

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Con la sentenza n. 4796/2013, Terza sezione civile, della Corte di cassazione vengono analizzate le caratteristiche peculiari di due professioni - quella di dottore commercialista e di ragioniere - e viene sciolto il dubbio circa l’esatta attribuzione della qualifica professionale degli iscritti all’Albo unico.

Anche se la legge ha previsto l’iscrizione nella sezione A dell’Albo sia dei dottori commercialisti che dei ragionieri, ciò non vuol dire che abbia fatto coincidere anche le due figure professionali in questione. Pertanto, un ragioniere che si iscrive nella sezione A dell’Albo unico, in virtù del Dlgs n. 139/2005, può utilizzare il titolo professionale di commercialista o di ragioniere commercialista, ma non quello di dottore commercialista,

Secondo la Suprema Corte, per l’utilizzo del titolo di dottore non è sufficiente solo il requisito del titolo di studio, ma è necessario il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. Dunque, l’abilitazione per diventare dottore commercialista non è equivalente a quella del ragioniere. In altri termini, il conseguimento del solo titolo accademico non è condizione sufficiente per l’unificazione delle professioni.

Con tali motivazioni, quindi, la Corte rigetta il ricorso presentato da un ragioniere, laureato specialista, sostenendo che non ci sono neanche i presupposti giuridici per sollevare la questione di incostituzionalità secondo l’articolo 3, per la diversità di trattamento tra dottori commercialisti e ragionieri commercialisti laureati specialisti.
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