Al via l’erogazione della quattordicesima mensilità, criteri e modalità di calcolo

Pubblicato il



Al via l’erogazione della quattordicesima mensilità, criteri e modalità di calcolo

Nel mese di giugno al via la predisposizione della quattordicesima mensilità. I datori di lavoro ed i professionisti sono chiamati ad elaborare e/o a corrispondere la mensilità aggiuntiva correlata al periodo estivo ed il cui periodo di maturazione, solitamente, è fissato, in ratei, dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

L’erogazione della quattordicesima mensilità spetta ai prestatori di lavoro dipendente secondo le previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto, il quale fissa gli elementi retributivi concorrenti alla determinazione del quantum spettante e la scadenza di corresponsione.

NOTA BENE: Si rammenta che l’eventuale erogazione della quattordicesima mensilità in un cedolino separato rispetto alle competenze del mese fiscale di corresponsione potrà far apparire un importo netto spettante inferiore rispetto a quanto normalmente percepito nei mesi precedenti per via della inapplicabilità delle detrazioni per lavoro dipendente. Naturalmente, il predetto evento è correlato ad un principio di imposizione fiscale provvisoria che il sostituto d’imposta applica nei singoli mesi di riferimento e che troverà il giusto conguaglio nelle operazioni di fine anno o alla cessazione infrannuale del rapporto di lavoro.

Modalità di calcolo

Come anticipato in premessa, la quattordicesima è una mensilità aggiuntiva normalmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro che spetta, agli inizi del periodo estivo, a tutti i lavoratori dipendenti ai quali viene applicata la parte economico-normativa di un dato CCNL.

ATTENZIONE: La quattordicesima mensilità può essere prevista anche da eventuali contratti collettivi di secondo livello, anche aziendali.

Essendo, a differenza della tredicesima, una previsione di tipo contrattuale, è interamente demandata alle parti sociali la determinazione delle modalità di pagamento, nonché le modalità e gli elementi retributivi utili al suo calcolo.

Normalmente l’erogazione è fissata tra la seconda metà del mese di giugno e la prima decade del mese di luglio di ogni anno secondo i ratei maturati dal singolo lavoratore. Generalmente, così come avviene per le ferie, i permessi retribuiti o la tredicesima mensilità, la maturazione del singolo rateo avviene per mesi interi di lavoro ovvero per frazioni pari o superiori ad un periodo di 15 giorni.

Ciò sta a significare che:

  • se il rapporto di lavoro si è svolto per un periodo di 12 mesi, al lavoratore dovrà essere riconosciuta una quattordicesima mensilità in misura intera ovverosia per un importo pari, generalmente, ad una mensilità di retribuzione normalmente erogata;
  • se il rapporto si è svolto per un periodo inferiore ai 12 mesi, al lavoratore dovrà essere riconosciuta una quattordicesima mensilità riproporzionata ovverosia per un importo pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi computabili di vigenza o di computo del contratto individuale di lavoro.

In entrambi i casi, comunque, l’importo lordo della quattordicesima mensilità deve essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in misura pari all’effettive ore di lavoro contrattualizzate.

ATTENZIONE: Il minimo contrattuale da prendere a riferimento per il calcolo della quattordicesima mensilità spettante è quello previsto per la mensilità di scadenza di pagamento.

Esempio - CCNL Commercio Confcommercio

 A mero titolo esemplificativo, supponendo come data di assunzione il 25 agosto 2022 con inquadramento al livello 4° del CCNL Commercio Confcommercio, spetterà la seguente quattordicesima mensilità, a seconda che trattasi di un lavoratore a tempo pieno o a tempo parziale per 24 ore settimanali:

Mesi di maturazione

Orario di lavoro

Minimo contrattuale

Quattordicesima lorda

10 mesi

40 ore settimanali

€ 1.648,75

€ 1.373,96

10 mesi

24 ore settimanali

€ 989,24

€ 824,37

Quanto agli elementi retributivi utili al computo della quattordicesima si evidenzia che non tutte le voci “tabellari” concorrono alla determinazione del quantum spettante.

Salvo espresse deroghe, concorrono normalmente come elementi di calcolo della quattordicesima:

  • la paga base o minimo contrattuale;
  • l’indennità di contingenza;
  • l’elemento distinto della retribuzione;
  • gli scatti di anzianità;
  • eventuali elementi previsti dai contratti territoriali;
  • l’indennità di funzione;
  • superminimi individuali o collettivi.

Sono, diversamente, esclusi:

  • somme correlate all’effettiva prestazione lavorativa (indennità di turno, guardiania, cassa, ecc.);
  • compensi per lavoro straordinario o supplementare;
  • maggiorazioni o indennità per lavoro notturno o festivo;
  • indennità erogate a titolo saltuario;
  • indennità di trasferta o rimborsi spese forfettari;
  • premi di produttività.

NOTA BENE: In tema di elementi retributivi utili al computo della quattordicesima mensilità, ad esempio, l’art. 184 del CCNL FIPE Pubblici esercizi esclude espressamente dal calcolo gli scatti di anzianità che, invece, sono utili alla determinazione della tredicesima mensilità.

La quattordicesima mensilità, così come gli altri istituti retributivi, concorre interamente alla formazione dell’imponibile contributivo del mese ed è assoggettata ad imposizione fiscale ordinaria. Al riguardo si evidenzia che sulla singola mensilità aggiuntiva non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, fermo restando che, in sede di conguaglio, di fine anno o di cessazione, concorrerà con gli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d’imposta a determinare l’imposizione fiscale definitiva.

Periodi di assenza e/o non maturazione

Alcuni particolari eventi possono incidere sulla determinazione e/o maturazione della quattordicesima mensilità. Se generalmente gli eventi retribuiti quali malattia, infortunio, maternità, paternità, congedo matrimoniale, congedi parentali, riposi per allattamento, permessi per donazione sangue, godimento di ferie, permessi, festività, non incidono sul computo ai fini della quattordicesima mensilità, alcuni specifici periodi di assenza non risultano utili alla maturazione o, comunque, determinano in misura proporzionale una riduzione della mensilità aggiuntiva in argomento. Rientrano, in tale fattispecie le assenze a titolo di:

  • congedi di malattia del bambino;
  • periodi di aspettativa non retribuita;
  • sciopero;
  • permessi non retribuiti;
  • assenze ingiustificate;
  • periodi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari;
  • servizio militare o civile e richiamo alle armi.

Esonero contributivo 6-7%

L’esonero contributivo previsto dall’1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n. 197, come innalzato dall’art. 39, comma 1, Decreto Lavoro, per i periodi di competenza da luglio a dicembre 2023, è applicabile anche sulla quattordicesima mensilità solo laddove la retribuzione complessiva della mensilità di competenza – data dalla somma delle competenze del mese di riferimento e della quattordicesima mensilità – sia:

  • inferiore a 2.692 euro (6%);
  • inferiore a 1.923 euro (7%).

ATTENZIONE: laddove nel medesimo mese di competenza, la retribuzione spettante unitamente alla quattordicesima mensilità ecceda i limiti sopracitati, l’esonero sulla quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

Regole dei principali CCNL

Di seguito alcune regole dei CCNL più comuni in tema di quattordicesima mensilità.

CCNL

Elementi di computo

Scadenza

Alberghi – Confcommercio

Paga base, contingenza, scatti, terzo elemento, quote provinciale, trattamenti integrativi aziendali

30 giugno

Alimentari industria

Retribuzione tabellare

30 giugno

Commercio/Terziario - Confcommercio

Retribuzione di fatto

1° luglio

Igiene ambientale

Retribuzione tabellare escluso indennità integrativa mensili e EDR

15 luglio

Istituti socio assistenziali – UNEBA

Lavoratori con 12 mesi di anzianità: 20%;

Lavoratori dal 13° mese al 24° mese di anzianità: 45%;

Lavoratori dal 25° al 36° mese di anzianità: 70%;

Lavoratori dal 37° mese di anzianità: 100%.

31 luglio

Pubblici esercizi – FIPE

Retribuzione di fatto esclusi gli scatti di anzianità

1° luglio

Pulizia industria

Retribuzione di fatto

15 luglio

Studi professionali

Retribuzione di fatto

30 giugno

Vigilanza privata

Retribuzione di fatto

15 luglio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito