Al via l’autoliquidazione INAIL 2022
Pubblicato il 20 gennaio 2022
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Conclusa l’elaborazione degli stipendi di dicembre, imprese e professionisti dovranno procedere a contabilizzare le risultanze delle singole Posizioni Assicurative Territoriali per il calcolo del premio INAIL 2021/2022. Ricevute a partire dalla seconda decade di dicembre le Basi di calcolo, contenenti i dati infortunistici ed i classificativi aziendali, i predetti soggetti dovranno, entro il prossimo 28 febbraio 2022, comunicare le retribuzioni utili al calcolo della regolazione del periodo assicurativo appena trascorso e le retribuzioni presunte per l’anno 2022.
Il termine per il versamento della prima o unica rata resta il 16 febbraio 2022.
Per l’autoliquidazione 2021/2022 le istruzioni operative dell’Istituto assicurativo sono state emanate con la nota 29 dicembre 2021, n. 14185.
Notifica dei tassi 2022 e basi di calcolo
Ai sensi dell’art. 22, decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l’Istituto assicurativo ha comunicato alle imprese, a partire dalla seconda decade del mese di dicembre, il tasso da applicare dal 1° gennaio 2022 tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale della Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) nel corso del triennio di osservazione 2018-2020.
Fa seguito, poi, l’elaborazione e la pubblicazione da parte dell’Istituto delle c.d. Basi di calcolo utili al calcolo dell’autoliquidazione dei premi assicurativi. I predetti documenti sono reperibili sul portale online dell’INAIL accedendo alla sezione dei Servizi online > Visualizzazioni basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo ovvero dall’apposita funzione Fascicolo aziende > Visualizza comunicazioni.
Come di consueto, il modulo contenente le Basi di calcolo fornisce le indicazioni relative ai tassi applicabili ed applicati alle singole voci di rischio e PAT della ditta, per la Regolazione 2021 e per il calcolo della Rata 2022.
In particolare, nel campo:
- Gestione tariffaria, è indicata la gestione tariffaria in cui è inquadrato il datore di lavoro (Industria, Artigianato; Terziari; Altre attività);
- Voce, è indicata la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta secondo le lavorazioni previste dal decreto ministeriale 27 febbraio 2019;
- Tasso medio di tariffa, è inserito il tasso medio nazionale previsto per la voce di tariffa;
- Tasso applicabile, è indicato il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 19 e 20, del decreto ministeriale sopracitato;
- Tasso applicato, è presente il tasso da utilizzare per il calcolo del premio assicurativo.
Viene, altresì, riportato l’Importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2021 da scomputare rispetto al totale del premio dovuto dal procedimento di autoliquidazione.
L’autoliquidazione 2021/2022
Anche quest’anno il 16 febbraio 2022 è la data di scadenza per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione ovvero per il versamento della prima rata in caso di pagamento rateale. Il termine di presentazione della dichiarazione salari, invece, è fermo al 28 febbraio 2022.
Obbligati alla trasmissione della predetta dichiarazione sono tutti i datori di lavoro o committenti che risultano titolari di almeno una Posizione Assicurativa Territoriale presso l’INAIL nell’anno 2021.
Devono intendersi escluse dall’obbligo di comunicazione esclusivamente le imprese che nell’anno 2021 abbiano cessato tutte le PAT attive e che abbiano già proceduto, ai sensi dell’art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, a inoltrare, entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione, le retribuzioni dell’anno in corso. Appare utile rammentare che, con la circolare n. 18/2021, l’Istituto assicurativo ha mandato in soffitta il precedente modulo cartaceo da inoltrare a mezzo PEC mettendo a disposizione il nuovo servizio online Autoliquidazione ditte cessate, dedicato alle imprese che abbiano cessato tutte le posizioni attive a decorrere dal 1° maggio 2021 (fino al 30 aprile rimane vigente il sistema cartaceo-PEC).
I soggetti obbligati dovranno, dunque, presentare entro la fine del mese di febbraio la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente tramite i servizi telematici AL.PI online e Invio telematico Dichiarazione Salari.
Entro il 16 febbraio 2022, comunque, il datore di lavoro dovrà:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) ed effettuare il conguaglio dell’anno precedente (regolazione);
- conteggiare il totale del premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare la prima rata (nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi delle quattro rate previste dalla Legge n. 449/1997 e dalla Legge n. 144/1999) o l’intero premio assicurativo con il modello F24, indicando come numero di riferimento 902022.
Per quanto attiene le retribuzioni di riferimento per il calcolo del premio dovuto, in applicazione del c.d. principio di armonizzazione delle basi imponibili, bisognerà tenere conto delle somme corrisposte e costituenti reddito imponibile ai fini della normativa contenuta nel TUIR, ma con alcune particolarità.
Quanto alla generalità dei lavoratori dipendenti si utilizzerà il metodo della c.d. retribuzione effettiva che è pari all’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente (combinato disposto degli artt. 51 TUIR e 29 del T.U. n. 1124/1965) avendo cura di applicare le regole del c.d. Minimale contributivo di cui al decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, e dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è costituita dalla retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurato, ivi comprese le ore di lavoro supplementare o straordinario.
Per alcune categorie di lavoratori, invece, la base di calcolo è costituita da tutte le somme e valori corrisposti nel periodo d’imposta, nel rispetto dei minimali e massimali previsti dalla legge. Per altre categorie di lavoratori, invece, (familiari, tirocini, etc.) il calcolo del premio assicurativo dovrà avvenire valorizzando le c.d. retribuzioni convenzionali.
Tali retribuzioni, così come i minimali e massimali per i lavoratori parasubordinati, sono stati rivisitati con decorrenza 1° gennaio 2021 con la circolare INAIL 23 novembre 2021 e sono sintetizzabili come di seguito:
Soggetti |
Retribuzioni |
|||
Annue |
Mensili |
Giornaliere |
||
Allievi dei corsi di istruzione professionale; detenuti ed internati; tirocini formativi e di orientamento; lavoratori impiegati in lavori socialmente utili. |
€ 17.448,90 |
€ 1.454,08 |
€ 58,16 |
|
Familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis, c.c. |
€ 17.520,84 |
€ 1.460,07 |
€ 58,40 |
|
Dirigenti |
€ 32.405,10 |
€ 2.700,43 |
€ 108,02 (part-time retribuzione oraria € 13,50) |
|
Soci e familiari collaboratori senza atto e associati di ditta non artigiana |
€ 17.448,90 |
€ 1.454,08 |
€ 58,16 |
|
Lavoratori parasubordinati |
Min. Max. |
€ 17.448,90 € 32.405,10 |
€ 1.454,08 € 2.700,43 |
- - |
Si rammenta che, ai sensi del comma 6, art 28, D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro che prevede, per l’anno 2022, di erogare retribuzioni inferiori a quelle risultanti per l’anno 2021, e, dunque, di calcolare un premio per la rata su retribuzioni inferiori rispetto a quelle indicate per la regolazione, dovrà inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2022, la c.d riduzione del presunto motivando la scelta. In assenza della predetta comunicazione, il premio per la rata anticipata per l’anno in corso verrà calcolato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno precedente.
Secondo le indicazioni fornite con la nota 11 gennaio 2022, n. 198, i datori di lavoro che intendono avvalersi della modalità d
i pagamento del premio assicurativo in quattro rate, dovranno maggiorare la singola rata dei seguenti coefficienti riportati in tabella:
Rate |
Scadenza |
Data utile per il pagamento |
Coefficienti interessi |
1° |
16 febbraio 2022 |
16 febbraio 2022 |
0 |
2° |
16 maggio 2022 |
16 maggio 2022 |
0,00024384 |
3° |
16 agosto 2022 |
22 agosto 2022 |
0,00049589 |
4° |
16 novembre 2022 |
16 novembre 2022 |
0,00074795 |
Riduzioni del premio assicurativo
Come specificato nella citata nota 29 dicembre 2021, n. 14185, le riduzioni contributive sul premio assicurativo applicabili nell’autoliquidazione 2021/2022 sono:
- riduzioni del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata 2022;
- sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
- Sgravio Registro Internazionale;
- riduzione del 50% dei premi dovuti per le aziende con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o paternità ("Retribuzioni soggette a sconto", "Tipo" codice "7" e la specifica delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione);
- riduzione del 7,38% per la sola regolazione 2021, per le imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non abbiano riscontrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano spuntato, nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781";
- riduzione del 50% dei premi dovuti in regolazione e in rata per i datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri;
- riduzione del premio per le cooperative agricole ed i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (rispettivamente 75% e 68%);
- incentivo per le assunzioni ex art. 4, commi 8-11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, e relativa riduzione del 50% per le assunzione a tempo determinato (per 12 mesi) o indeterminato (per 18 mesi), anche in somministrazione, di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre dodici mesi o per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in zone svantaggiate, ovvero per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (indicazione dei codici da H a Y).
Per tale ultimo esonero, nei termini rivisitati dall’art. 1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha innalzato la soglia di esonero contributivo al 100% della contribuzione a carico azienda nel limite di euro 6.000 su base annua, il Ministero del Lavoro ha specificato che, fermo restando quanto previsto nel precedente elenco, la disposizione non si applica all’INAIL e, pertanto, il predetto esonero riguarda esclusivamente i contributi previdenziali INPS.
QUADRO NORMATIVO INAIL – Nota 29 dicembre 2021, n. 14185 INAIL - Nota 11 gennaio 2022, n. 198 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 |
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