Al via la sospensione feriale dei termini processuali

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Come ogni anno, ai sensi delle Leggi n. 12/1941 e n. 742/1969, a partire dal 1° agosto e fino al 15 settembre il decorso dei termini processuali civili, penali, amministrativi e tributari è sospeso. I suddetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione mentre ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione non si applica con riferimento alle controversie in materia di lavoro su retribuzioni, mobbing, attività sindacale.

Niente intervallo per la mediazione tributaria e civile in quanto si tratta di procedimenti di composizione delle controversie da svolgersi al di fuori delle aule giudiziarie.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, domenica 4 agosto 2013, p. 17 - Sospesi i termini processuali Niente «pausa» per i contratti – Saporito, Immovilli

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