Al via i conguagli dell’esonero under 36, semplificate le restituzioni di incentivi incumulabili

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Al via i conguagli dell’esonero under 36, semplificate le restituzioni di incentivi incumulabili

Con la pubblicazione del messaggio INPS 7 ottobre 2021, n. 3389, l’Istituto previdenziale fornisce le istruzioni operative per il godimento dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021. L’esonero, previsto dall’art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha, sostanzialmente, rivisitato l’incentivo strutturale all’assunzione di giovani previsto dall’art. 1, commi da 101 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, innalzando il limite di importo massimo agevolabile a 6.000 euro su base annua ed aumentandone la durata fino 48 mesi per le imprese con sedi o unità produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

L’esonero in trattazione è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, sino al 31 dicembre 2021, data di fine operatività del Temporary Framework.

Esonero under 36, rapporti incentivati

Come previsto dalla norma e dalla circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56, che ha fornito le prime indicazioni operative, l’esonero in trattazione è destinato ai datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi inclusi i datori di lavoro del settore agricolo. Con esclusione della Pubblica Amministrazione (coloro che rientrano nell’elencazione dell’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo non solo tutti gli imprenditori strictu sensu intesi, bensì anche i datori di lavoro privati che svolgono attività non imprenditoriali, quali associazioni, studi professionali, associazioni politiche, ecc., e che sono annoverate nelle indicazioni amministrative fornite nella circolare 2 marzo 2018, n. 40, eccezion fatta per le imprese del settore finanziario (quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K – Financial and insurance activities) che sono state espressamente escluse dall’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Similarmente a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Non sono, dunque, ostativi al godimento dell’esonero precedenti rapporti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato, ovvero periodi di apprendistato o precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore domestico.

Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato sia a tempo parziale andrà riproporzionato l’importo massimo agevolabile.

Come di consueto, l’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato istaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Ancorché le istruzioni INPS sin oggi emanate si riferiscono esclusivamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, si rammenta che la previsione di legge concede l’applicazione dell’esonero anche per l’anno 2022. Per tale successivo periodo, il godimento dell’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

Si evidenzia che, le imprese che intenderanno valutare il godimento dell’esonero in trattazione potranno, benché senza valore certificativo, utilizzare l’utility rilasciata dall’Istituto previdenziale con il messaggio 9 maggio 2019, n. 1784, denominata “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”. Qualora tale applicativo dia esito positivo, si consiglia, comunque, di richiedere al lavoratore un certificato storico delle assunzioni presso il CPI territorialmente competente ovvero di acquisire dal lavoratore stesso un’autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 relativamente all’inesistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.

Si noti, altresì, che dalla rivisitazione posta dalla legge di Bilancio 2021, sono stati esclusi i commi 106 e 108, art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sicché nelle ipotesi di prosecuzione di rapporti di lavoro di apprendistato ovvero di assunzioni di studenti in alternanza scuola lavoro ovvero di rapporti di apprendistato di primo livello, troverà applicazione il solo regime agevolato previsto dalla citata legge di Bilancio 2018 e non già il nuovo esonero di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Misura dell’esonero

L’incentivo, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riparametrare ed applicare su base mensile.

In tal senso, la soglia massima di esonero deve essere come di seguito determinata:

  • € 6.000 / 12 = € 500,00 mensili;
  • € 500 / 31 = € 16,12 giornalieri, da tenere a riferimento per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo parziale potranno godere dell’incentivo nei limiti proporzionalmente ridotti secondo la percentuale di prestazione lavorativa.

Si rammenta che, come di consueto, non sono oggetto di sgravio:

  • i contributi, ove dovuti, al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” di cui all’art. 1, comma 755, legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione di cui all’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterale, alternativi e di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano ovvero del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo ed il sistema aeroportuale;
  • il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, nella misura dello 0,30% destinato - o destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, istituiti dall'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • i contributi ed i premi dovuti all’INAIL;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4, Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Rientra, invece, nell’esonero il contributo aggiuntivo IVS previsto dall’art. 3, comma 15, legge 29 maggio 1982, n. 297, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile che abbatte la quota annua di trattamento di fine rapporto. Pertanto, il datore di lavoro che fruisce dell’incentivo non dovrà effettuare il predetto abbattimento della quota di TFR maturata o, comunque, dovrà effettuarlo per la quota eccedente il massimale annuo di euro 6.000 previsto per l’esonero contributivo.

Si evidenza, di seguito, l’incidenza dell’esonero contributivo in trattazione, prendendo a riferimento un lavoratore a tempo pieno del settore terziario, di un’impresa con meno di 5 dipendenti con CUAF intera ed inquadrato al livello V:

Descrizione

Ordinario

Esonero Under 36

Differenza

Retribuzione mensile

€ 1.511,02

€ 1.511,02

€ 0,00

Contributi INPS C/dipendente (9,19%)

€ 138,86

€ 138,86

€ 0,00

Contributi INPS C/azienda (28,98%)

€ 437,89

€ 4,53

-                433,36 €

Contributi INPS Solidarietà 10% su enti/fondi bilaterali

€ 1,76

€ 1,76

€ 0,00

Contributi INAIL

€ 11,14

€ 11,14

€ 0,00

Quota TFR mese

€ 104,37

€ 111,93

+ € 7,56

Totale retribuzioni e contributi

€ 2.066,19

€ 1.640,38

-€ 425,81

Riduzione

25,96%

 

L’incentivo in trattazione, generalmente della durata di trentasei mesi, è esteso a quarantotto mesi per le imprese che effettuino assunzioni/trasformazioni un una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata; Sicilia; Puglia; Calabria; Sardegna.

Al riguardo, stando al tenore letterale della norma, secondo cui “L’esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata (…)” si ritiene che la durata dell’esonero sia legata alla denuncia dell’unità operativa o produttiva. Pertanto, non necessariamente, per la fruizione fino a quattro anni dell’esonero in trattazione – salvo ulteriori indicazioni amministrative che vorranno essere emanate –, la sede presso cui interviene l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato deve avere le caratteristiche tipiche dell’unità produttiva, risultando sufficiente la c.d. unità operativa.

Condizioni di fruizione

Il diritto alla fruizione dell’esonero under 36 per il biennio 2021-2022 è subordinato al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, anche relativi alla tutela delle condizioni di lavoro, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art. 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Oltre alle predette caratteristiche – assimilabili ad ulteriori incentivi o esoneri contributivi – l’art. 1, comma 12, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto specifici vincoli per la legittima fruizione dell’esonero in esame e, in particolare, ha subordinato il godimento alle seguenti condizioni:

  • non aver effettuato, nei sei mesi precedenti all’assunzione agevolata, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva;
  • non effettuare, nei nove mesi successivi l’assunzione agevolata, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

Regime di incumulabilità ed esposizione in Uniemens

Parimenti all’esonero strutturale per l’assunzione di giovani, previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’incentivo under 36, previsto dalla manovra finanziaria 2021, non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

Pertanto, l’esonero in trattazione:

  • non è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi ovvero con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • non è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di donne previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sarà, però, possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla predetta Legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nei termini rivisitati dalla Legge di Bilancio 2021, per i rapporti a tempo determinato per poi fruire dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato; 
  • non è cumulabile con la riduzione contributiva del settore edile ovvero per i datori di lavoro agricoli che occupano personale in territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
  • non è cumulabile, limitatamente al periodo di applicazione dell’esonero per l’assunzione di giovani di cui al comma 10 e ss., art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i medesimi lavoratori, con la c.d. Decontribuzione Sud prevista dall’art. 1, commi da 161 a 168 della medesima legge.  

Diversamente dalle ultime misure a sostegno dell’occupazione, ove eventuali fruizioni di esoneri – di per sé incumulabili - riportati nelle denunce contributive nei periodi tra l’emanazione della norma e la pubblicazione della circolare amministrativa (si pensi all’incentivo GECO in cumulo con l’incentivo IoLavoro e l’eventuale decontribuzione Sud 2020) - comportavano una denuncia di variazione dei flussi Uniemens, con partite, spesso, a credito, non fruibili mediante modello F24 ma solo in compensazione su posizioni debitorie, l’Istituto previdenziale, con il messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389, ha istituito nuove causali a debito per la restituzione degli incentivi “GECO” e “Decontribuzione Sud 2021” per le ipotesi di passaggi da un esonero all’altro.

In tal senso, l’azienda che abbia fruito dell’agevolazione al 50% della contribuzione a carico azienda ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“GECO”), e intenda, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, godere dell’esonero al 100% dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero riportando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”, con l’importo da restituire all’elemento <ImportoADebito>.

Parimenti, nel caso di restituzione della c.d. Decontribuzione Sud 2021 potrà essere utilizzato il nuovo codice causale “M543” avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021”.

Certamente, per un chiaro sostegno alle imprese virtuose che hanno optato di non fruire di alcuna agevolazione contributiva durante il periodo di emanazione dell’attesa attuazione delle misure in trattazione sarebbe stato auspicabile che tali indicazioni fossero già rese note nelle prime indicazioni rilasciate dall’Istituto.

Ciò assunto, sarà possibile recuperare l’esonero contributivo riferibile ai mesi di competenza precedenti nelle denunce contributive di settembre, ottobre e novembre 2021, attraverso i seguenti codici sul modello DM10:

  • “L545” per gli “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n. 178/2020” (esonero 36 mesi);
  • “L547” per gli “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n. 178/2020” (esonero 48 mesi).

Diversamente, per l’esonero corrente dovranno essere utilizzati i seguenti codici sul modello DM10:

  • “L544” per il “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n. 178/2020” (esonero 36 mesi);
  • “L546” per il “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n. 178/2020”;

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56

Messaggio INPS 7 ottobre 2021, n. 3389

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