Al preside l’onere di licenziare

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Spetta al Preside rilevare l’idoneità fisica e l’incapacità degli insegnanti e provvedere eventualmente al loro licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9129 dell’8.4.08.

I giudici di legittimità hanno preso quali riferimenti normativi sia il DPR 275/99, che ha devoluto alle istituzioni scolastiche, e quindi ai presidi, le competenze sullo stato giuridico ed economico del personale, precedentemente attribuite all’organo dell’amministrazione scolastica periferica, sia il D.Lgs. 165/01 sulla privatizzazione del pubblico impiego che ha istituito il ruolo di dirigente scolastico quale datore di lavoro, con funzioni di gestione delle risorse e del personale, comprendendo anche i provvedimenti espulsivi.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Al preside l’onere di licenziare – Mantica

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