Al medico legale prelievo Iva al 20%

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L’agenzia delle Entrate ribadisce, con la circolare n. 20 del 13 marzo, che le prestazioni professionali di medicina legale sono assoggettate ad Iva ordinaria (20%) a partire dall’anno d’imposta 2005. Pertanto, nel caso in cui gli uffici locali del Fisco abbiano controversie pendenti per questioni che si riferiscono ad anni precedenti, devono abbandonare il contenzioso. A seguito delle modifiche apportate sull’argomento dalla Finanziaria 2008, le Entrate ritengono di dover considerare superate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 174/E/2005 – nella parte in cui non fa distinzione tra i diversi periodi d’imposta – mentre, rimangono attuali le indicazioni contenute nella circolare n. 4/E sempre del 2005. In questo documento di prassi, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, tenendo conto della nozione di prestazione medica, l’esenzione di cui all’articolo 10 del Dpr 633/72 si deve considerare limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione, il cui scopo è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Il fisco dice basta - Ricca

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