Aiuti di Stato accessibili con autocertificazione
Pubblicato il 09 gennaio 2007
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Tutti coloro che in passato hanno fruito di aiuti di Stato considerati, poi, illegali o incompatibili dalla Commissione Ue si trovano ora di fronte ad una stretta. Essi, infatti, non potranno più beneficiare degli incentivi a meno che, preventivamente, non provvedano a rimborsare o a depositare in conto bloccato i suddetti aiuti. A prevederlo è la regola disciplinata dal comma 1233, dell’articolo unico, della Finanziaria 2007. Il tutto non senza riflessi di particolare rilievo per la maggior parte delle imprese italiane, che in passato si sono avvalse di aiuti di Stato e che ora potrebbero trovarsi nella condizione di non potere più fruire di qualsiasi tipo di incentivo che abbia la natura di aiuto di Stato. Per tali ragioni, a questo punto appare sempre più evidente la necessità del nostro Paese di conformarsi definitivamente alle sollecitazioni della Commissione circa la necessità del rispetto della giurisprudenza Deggendorf (Causa C-355/95) sugli aiuti di Stato, pronuncia con la quale di Giustizia ha affermato il principio dell’impossibilità per una impresa di beneficiare di nuovi aiuti nel caso in cui non abbia provveduto a restituire quelli indebitamente ricevuti in passato. Secondo le nuove regole, i destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato Ce possono fruire degli incentivi solo se dichiarano con autocertificazione (art.47, Dpr 445/00) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati come illegali o incompatibili dall’Europa. L’autocertificazione non riguarderà indiscriminatamente tutti gli aiuti di Stato, ma solo quelli individuati in uno specifico Dcpm di prossima pubblicazione.
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