Aiuti Covid, verifica e rispetto dei massimali. Decreto Mef in GU
Pubblicato il 21 gennaio 2022
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Pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022 il Decreto MEF dell’11 dicembre 2021, recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Sostegni (DL n. 41 del 22 marzo 2021).
Il provvedimento attua l’articolo 1, comma 16, del Dl 41/2021 che ha introdotto, nel nostro ordinamento, lo schema ombrello (commi da 13 a 15) che consente alle imprese di usufruire degli aiuti nel rispetto dei nuovi massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
Sono, dunque, pronte le regole per il monitoraggio degli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese in crisi economica a causa dell’emergenza Covid, il tutto tenendo anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.
Lo schema di decreto consta di quattro articoli.
Aiuti Covid alle imprese oggetto di controllo
L’articolo 1 del Dm 11 dicembre 2021 elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell’ordinamento le agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d'imposta, contributi diretti, etc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del “regime-quadro” e, conseguentemente, le disposizioni attuative contenute negli altri articoli del provvedimento in oggetto.
Aiuti Covid, rispetto dei massimali previsti dal Quadro temporaneo
Come si legge nella relazione illustrativa del decreto ministeriale, il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali, in primo luogo, è stata introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell’ambito nella Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato” sia per quelli concessi nell’ambito della nuova Sezione 3.12.
Alla luce di ciò, l’articolo 2 individua i massimali pro tempore applicabili agli aiuti individuati nel precedente articolo 1, che appunto devono essere fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Nello specifico, è disposto che:
a) agli aiuti richiamati all’articolo 1 del decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali:
- 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
b) agli aiuti richiamati all’articolo 1 del decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali:
- 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
- 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Pertanto, ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario,
Autodichiarazione soggetti beneficiari degli aiuti
Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti di Stato Covid devono presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.
In particolare, nell’autodichiarazione il beneficiario deve attestare che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.
Il decreto rinvia, poi, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell’autodichiarazione, comprese le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Sempre onere dell'Agenzia delle Entrate sarà quello di stabilire termini e modalità di riscossione dell'indebito aiuto fruito in caso di mancata restituzione volontaria dello stesso.
Nelle disposizioni finali del decreto Mef, infatti, vengono disciplinate le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali sarà possibile procedere alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso.
È prevista la possibilità per il soggetto beneficiario di procedere volontariamente alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale di riferimento; in caso contrario, il recupero sarà coattivo. In entrambi i casi, non è previsto il pagamento di alcuna sanzione, ma solo il pagamento degli interessi di recupero calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
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