Aiuti a collaboratori e apprendisti

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Con tre circolari –  segnatamente la n. 73, la n. 74 e la n. 75 del 26 maggio – l’Inps rilascia istruzioni per far sì che le misure anticrisi varate dal Governo con le leggi n. 2/2009 e n. 33/2009 possano divenire operative. Con i documenti in oggetto, l’Istituto previdenziale vuole individuare i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere alle indennità da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal 1° gennaio scorso e, allo stesso tempo, prevedere delle misure straordinarie da corrispondere a tutti coloro che sono disposti ad accettare un lavoro congruo o a partecipare ad un corso di formazione. Le suddette misure a sostegno dell’occupazione, insieme alla possibilità di beneficiare degli ammortizzatori sociali, sono previste per tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e interinali.

Con la circolare n. 73, l’Inps indica i termini per il riconoscimento dell’integrazione salariale per i lavoratori appartenenti a settori produttivi che non fruiscono della Cigs e della Cig prevista dall’articolo 19 del Dl 185/08. In particolare, il documento di prassi specifica i termini per accedere all’indennità giornaliera riconosciuta ai lavoratori o apprendisti che per effetto della crisi sono stati sospesi dal lavoro a partire dallo scorso 1° gennaio. Per essere ammessi a godere del trattamento integrativo “transitorio” é prevista una doppia decorrenza: i lavoratori devono presentare una domanda all’Inps entro 20 giorni dall’inizio del periodo di sospensione. Per le domande già presentate alla data di pubblicazione della circolare (26 maggio), il diritto al trattamento integrativo spetta sempre dalla data di sospensione dell’attività; se la domanda viene presentata dopo il termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione. Per le domande arrivate successivamente alla data di emissione della circolare, la decorrenza dell’assegno dal momento della sospensione dell’attività spetta a condizione che la domanda venga presentata entro il termine di 20 giorni. Riguardo alle domande giacenti, l’Inps spiega che possono essere definite anche se presentate dopo 20 giorni e anche quando non accompagnate dalla dichiarazione di disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. La detta integrazione salariale – secondo quanto prevede la norma - non può superare la durata massima di 90 giornate annue. La circolare 73 spiega che le 90 giornate possono anche non essere consecutive.

La circolare 74 contempla la norma che prevede una particolare misura di sostegno per i lavoratori coordinati e continuativi. L’articolo 19 del Dl 185/08, convertito dalla legge n. 2/09, ha introdotto, in via sperimentale, una indennità una tantum da corrispondere ai lavoratori (co.co.co.) iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, a condizione che soddisfino le seguenti condizioni: operino in regime di monocommitttenza; abbiano conseguito, l’anno precedente, un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito previsto dalla legge n. 233/1990; riguardo all’anno di riferimento, siano accreditati presso la gestione separata dell’Istituto previdenziale; rispetto all’anno precedente, l’accredito contributivo sia stato di almeno 3 mesi e non più di 10 mesi.

Il possesso congiunto delle citate condizioni consente ai co.co.co e ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata di godere dell’una tantum. L’ammontare di tale misura è pari al 20% del reddito percepito nell’anno 2008 se la richiesta è stata formulata nel corrente anno. Per gli anni 2010 e 2011, l’una tantum deve essere commisurata al 10% del reddito da lavoro percepito.

La circolare 75 illustra il nuovo quadro normativo da applicare agli ammortizzatori sociali concessi in deroga nel corso del 2009. La legge n. 203/2008 ha previsto, infatti, proprio la possibilità che il ministero dell’Economia e delle Finanze conceda gli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente. L’Inps fa sapere che l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in generale di competenza delle Regioni, che devono trasmettere all’Istituto, in via telematica, le informazioni circa le autorizzazioni concesse. I beneficiari di queste misure a sostegno dell’occupazione sono tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Le novità al riguardo consistono nel fatto che l’Inps può anticipare i primi quattro mesi dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, in attesa del provvedimenti definitivo di autorizzazione, una volta ricevuta via internet la domanda dai datori di lavoro, sulla base degli accordi stipulati a livello territoriale dalle parti sociali. Non è, poi, previsto alcun termine per la stipula delle intese territoriali e per il loro recepimento. I beneficiari dovranno sottoscrivere un modulo, che le aziende invieranno all’Inps, con cui si impegnano all’immediata disponibilità a partecipare a progetti di riqualificazione o ad accettare un’offerta di lavoro congrua.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Ammortizzatori in deroga al via – Cirioli
  • ItaliaOggi, p. 21 – In assenza degli enti bilaterali l’indennizzo si considera esaurito - Leonardi
  • ItaliaOggi, p. 21 – Istanze entro giugno dai co.co.co. senza un’occupazione da maggio – Cirioli

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