AIDC su accertamento fiscale: onere probatorio non ricade sul contribuente
Pubblicato il 19 ottobre 2017
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L'Associazione italiana dottori commercialisti, nella norma di comportamento n. 200 del 2017, affronta il tema degli obblighi di tenuta della documentazione a supporto di un comportamento fiscale messo in contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
L'Associazione, partendo dall'analisi di una casistica molto ricorrente nella pratica, spiega le conseguenze legate alla contestazione, che per esempio riguardano la deduzione di componenti negativi di reddito di impresa, nel caso in cui l'acquisto originario sia avvenuto in periodi di imposta non più accertabili.
Per la correttezza dell'accertamento, il contribuente deve essere in grado di supportare l’imputazione di ogni componente negativo di reddito che concorre a formare l’imponibile di periodo ai fini delle imposte dirette. Ed è necessario che si tenga conto anche della separazione dei periodi e delle conseguenze che ne discendono, soprattutto nel caso in cui i fatti rilevati in un certo periodo possano avere riflessi su altri periodi temporali e anche su periodi successivi.
Molte volte accade infatti che – soprattutto nel reddito d'impresa – si verificano accadimenti che hanno effetto su un numero più o meno elevato di periodi.
Accertamento fiscale con limiti per il Fisco
La conclusione a cui giunge la Norma di comportamento è che deve esserci un limite al potere di accertamento in capo al Fisco.
Infatti, decorso il termine ordinario relativo allo specifico periodo di imposta, se l'Amministrazione finanziaria vuole contestare un fatto originario avvenuto in anni precedenti al più vecchio rettificabile, l'onere probatorio non ricade sul contribuente, che potrà dimostrare la correttezza della sua posizione esibendo la documentazione regolarmente tenuta nel periodo temporale previsto dalle norme civilistiche e richiamate ai fini fiscali.
Su di esso, infatti, non può ricadere un onere probatorio maggiore di quello previsto sul piano degli obblighi di conservazione documentale.
Pertanto, il contribuente può comprovare la correttezza del proprio operato avvalendosi di ogni mezzo di prova, quale per esempio: le scritture contabili e ausiliarie, le dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta ancora accertabili, i contratti, le perizie e qualsiasi documentazione del cui obbligo di conservazione il contribuente è ancora gravato.
L'onere probatorio ricade, invece, completamente sull'Amministrazione finanziaria.
L'Aidc osserva, poi, che rientra tra i poteri/doveri della stessa Amministrazione finanziaria quello di emettere accertamenti “anticipati” e anche “posticipati”, che comportano – quest'ultimi – l'analisi di alcune poste che si sono originate in esercizi anteriori a quelli oggi oggetto di accertamento.
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