Aidc, perdite pregresse riportabili anche con omessa dichiarazione
Pubblicato il 19 dicembre 2019
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Emanata dalla commissione di esperti dell’Aidc una norma di comportamento in materia di imposte dirette.
Si tratta della norma n. 206 del 2019, che risponde al quesito se in caso di omessa dichiarazione, perché presentata oltre il termine di 90 giorni concesso dalla legge, si possa incorrere nella decadenza del diritto alla compensazione delle perdite dalla stessa risultanti.
La Commissione Aidc risponde in senso negativo, sostenendo così l’orientamento giurisprudenziale di merito, che però non è sempre avvalorato dalla prassi adottata da alcuni uffici.
Nella norma si fa presente come, in base alla ormai consolidata giurisprudenza, è ammesso il riporto a nuovo del credito risultante dalla dichiarazione omessa, senza necessariamente pagare quanto intimato nella cartella di pagamento per poi domandare a rimborso lo stesso credito.
Analogo discorso, pertanto, dovrebbe valere anche per le perdite.
Infatti, qualora fosse scaduto il termine di presentazione della dichiarazione (90 giorni concessi per legge), la stessa è da considerarsi omessa, fermo restando il fatto che rimane comunque titolo per la riscossione degli importi.
Aidc. Perdite pregresse riportabili: il requisito formale non pregiudica quello sostanziale
Per l’Aidc, dunque, non vi è motivo di far venire meno le perdite dato che: “nell'ordinamento tributario, non è precluso il riporto delle perdite fiscali sorte in un periodo d'imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, qualora la stesse risultino sussistenti e siano dimostrabili sulla base della corretta applicazione delle disposizioni normative. La sussistenza di una perdita fiscale è infatti requisito sostanziale per il riporto della stessa, che non può essere limitato dalla carenza del requisito formale di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
Tale massima prende le mosse dalla considerazione che nell’ordinamento italiano non risulta esservi una preclusione esplicita al riconoscimento delle perdite fiscali riportabili secondo quanto previsto dall'art. 84 Tuir, anche quando le stesse siano maturate in una annualità per la quale il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione fiscale.
La stessa giurisprudenza ha, poi, più volte confermato che l'esistenza di una perdita fiscale è un requisito sostanziale per il riporto della stessa, che non può essere limitato dalla carenza del requisito formale di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, essendo il diritto di compensare le perdite fiscali con gli imponibili successivi un diritto sostanziale, che si fonda sul principio di capacità contributiva, questo non può subire pregiudizi derivanti da carenze formali.
E proprio in base a tale principio l’ordinamento fiscale non dispone un divieto di utilizzo delle perdite fiscali pregresse.
- edotto.com – Edicola del 17 dicembre 2019 - Riporto delle perdite fiscali pregresse per la società operativa – Moscioni
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