AIDC Milano. Modifiche alla disciplina dei prezzi di trasferimento
Pubblicato il 30 marzo 2018
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Il gruppo di studio in materia di transfer pricing (“TP”) costituito presso l’AIDC Milano ha redatto un documento, in data 15 marzo 2018 ma pubblicato il 27 marzo, contenente alcune proposte di modifica alle disposizioni in tema di transfer pricing, le cui bozze sono state sotto pubblica consultazione fino al 21 marzo 2018.
Le modifiche riguardano gli schemi di provvedimento previsti dall’art. 110 co. 7 T.U.I.R. e dall’art. 31 quater D.P.R. n. 600/1973.
Il lavoro dell’AIDC Milano viene suddiviso in due sezioni: la prima è relativa ai commenti allo schema di decreto e la seconda attiene allo schema di provvedimento.
Definizione di controllo
Il riferimento è all’articolo 2 dello schema di decreto, relativo alle definizioni di “controllo”: il documento chiede di chiarire la portata del richiamo ad un concetto “ampio” di controllo, riportandolo ad una definizione che sia “cucita” al singolo caso.
Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento
Circa i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento viene richiesto di modificare il testo letterale per allinearlo a quello delle direttive Ocse, in cui viene espressa una applicazione preferenziale e non un vero e proprio obbligo di applicazione dei metodi tradizionali e del CUP.
Operazioni controllate fra loro strettamente collegate
Si propone di effettuare una revisione dell'articolo 5 della bozza in consultazione dello schema di decreto - operazioni controllate fra loro strettamente collegate o che formano un complesso unitario – che, nel prevedere l'aggregazione delle operazioni loro “economicamente strettamente collegate o che formano un complesso unitario”, mostra una posizione più restrittiva rispetto a quanto presente nei paragrafi delle Linee Guida OCSE, al fine estendere il concetto di "aggregazione" per renderlo applicabile anche in presenza di una pluralità di operazioni dello stesso tipo o operazioni interconnesse per ragioni economiche ed aziendali, in quanto accomunate da profili funzionali fra loro corrispondenti ed anche se compiute dall’impresa verso controparti correlate differenti.
Posizionamento dell'indicatore finanziario al di fuori dell'intervallo di valori di libera concorrenza
Per quanto riguarda il posizionamento dell'indicatore finanziario al di fuori dell'intervallo di valori di libera concorrenza, dovrebbe essere effettuata una modifica che consenta all’impresa di produrre evidenze oggettive - come previsto dalle Linee Guida OCSE – al fine di dimostrare che, nelle particolari circostanze del caso, il posizionamento dell'indicatore finanziario al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza sia obiettivamente motivato ed in grado di ottemperare al principio stesso.
Circa lo schema di provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 31-quater co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 600 del 1973, dovrebbero essere operate modifiche atte a:
- mantenere l’inammissibilità se il contribuente non produca alcun documento o informazione circa la dimostrazione della definitività della rettifica in aumento fatta dall’autorità fiscale estera;
- permettere al soggetto istante di fornire la prova circa la definitività della rettifica in aumento, con modalità “non vincolanti” e non necessariamente riconducibili alla certificazione dell’autorità fiscale estera.
- eDotto.com – Edicola del 22 febbraio 2018 - Transfer pricing. In bozza online le norme che attuano la nuova disciplina - Moscioni
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