Ai creditori il giudizio di fattibilità del piano concordato preventivo
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 29 marzo 2011
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Assonime, con il Caso n. 2/2011, valuta la sentenza della Cassazione, la n. 21860 del 25 ottobre 2010, sui poteri che ha il Tribunale fallimentare nella fase di ammissione dell'imprenditore in crisi alla procedura di concordato preventivo. Secondo l’Associazione la pronuncia in oggetto rappresenta un passo verso quell’evoluzione culturale della concezione della crisi d'impresa da tempo auspicata: “L'attribuzione ai creditori del giudizio di fattibilità del piano denota, infatti, un'interpretazione del concordato preventivo conforme alla concezione privatistica dell'istituto posta alla base della riforma delle procedure concorsuali”.
Nella sentenza si chiarisce che non spetta al tribunale, ma ai creditori, la valutazione sulla fattibilità del piano di concordato preventivo e sulla sua capacità di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte con la proposta. I creditori, infatti, possono accettare la proposta anche se il piano non appare convincente, sempreché adeguatamente informati con la relazione del professionista. Il tribunale ha il solo compito di verificare se in base alla relazione del professionista è possibile per i creditori esprimere un voto informato e consapevole; compito del commissario giudiziale è di svolgere le indagini atte a garantire ai creditori che la proposta su cui sono chiamati a pronunciarsi sia basata su dati reali.
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