Agricoltura. Lavoro occasionale a tempo determinato: l’INPS sul limite delle 45 giornate

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Agricoltura. Lavoro occasionale a tempo determinato: l’INPS sul limite delle 45 giornate

L’INPS, con il messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023, torna sulla disciplina del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) ad integrazione e rettifica della circolare n. 102 del 12 dicembre 2023.

Limite alle giornate lavorative eseguibili

L’INPS chiarisce, a rettifica di quanto indicato al paragrafo 4 e al paragrafo 6.1 della circolare n. 102 del 2023, che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Il limite di 45 giornate è riferito al singolo anno civile e riguarda il singolo lavoratore.

L’Istituto ricorda inoltre che nella comunicazione al Centro per l’impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi (articolo 1, comma 346, legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio 2023).

Caso pratico

A fini esemplificativi, l’INPS, nel messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023, riporta il seguente caso pratico.

Comunicazione UNILAV riferita all’assunzione con contratto LOAgri di un soggetto disoccupato e completamente inattivo durante il mese di gennaio 2023

Data di inizio del rapporto di lavoro 1° febbraio 2023 e data di fine 31 gennaio 2024

Ai fini della regolarità della prestazione occasionale, la comunicazione UNILAV deve tenere conto delle possibili giornate di lavoro effettuabili nei due sottoperiodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile, che non possono essere superiori:

  • a 45 giorni, con riferimento al periodo 1° febbraio 2023 – 31 dicembre 2023;
  • a 27 giorni, nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024.

Se per il periodo 1° febbraio 2024 - 31 dicembre 2024 il lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) volesse stipulare un ulteriore rapporto di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) con lo stesso o con un altro datore di lavoro, rimarrebbero a sua disposizione residue giornate lavorabili che derivano dalla differenza tra il plafond di 45 giornate relative all’anno 2024 e il numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di gennaio 2024.

La differenza costituisce il valore massimo che potrà essere indicato nella comunicazione UNILAV da inviare al Centro per l’impiego.

Comunicazione del lavoratore

In caso di stipula di più contratti LOAgri con differenti datori di lavoro nel corso di un anno civile, spetta al lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) comunicare al singolo datore di lavoro il numero di giornate di LOAgri svolte nell’anno civile antecedentemente alla singola assunzione e la circostanza relativa al raggiungimento, nel corso dello stesso anno civile, del suddetto limite che non consente la prosecuzione del relativo contratto.

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