Agricoltura, contribuzione INPS maggiorata mediante stima tecnica

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Agricoltura, contribuzione INPS maggiorata mediante stima tecnica

È lecito fissare i contributi previdenziali nel settore agricolo, a carico del datore di lavoro, sulla base del fabbisogno tecnico di occupazione in relazione all’attività aziendale. Tale atteggiamento, che non basa più l’accertamento dei contributi INPS su criteri presuntivi, non pregiudica la tutela previdenziale dei lavoratori e non viola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza. Inoltre, l’imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, non converte di fatto l’obbligazione contributiva né in una sanzione né in un tributo. Il sistema contributivo contestato costituisce una misura antielusiva e non ha natura sanzionatoria.

È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121 del 17 maggio 2019, che risolve i dubbi di legittimità posti a seguito del ricorso di un agricoltore a un accertamento ispettivo dell'INPS per “fabbisogno di occupazione significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali denunciate dalla ditta”.

Accertamento contributivo INPS in agricoltura

Il D.Lgs. n. 375/1993, contenente la “razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi”, all’art. 8 - sotto la rubrica “Controlli” - disciplina l’accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori dell’agricoltura. Tale articolo stabilisce che, ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici procedono a una “stima tecnica a mezzo visita ispettiva”, mediante la quale “determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all’ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali”.

È dunque necessario che da tale stima emerga un fabbisogno di manodopera “significativamente superiore” rispetto alle giornate che risultano dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata previste dall’art. 6, del D.Lgs. n. 375/1993. Inoltre, l’imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate di lavoro determinate mediante la stima tecnica è consentita solo in presenza di due condizioni:

  • che il datore di lavoro non fornisca adeguata motivazione dello scostamento entro il termine di 40 giorni;
  • che non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione.

Se sussistono tali condizioni, l’INPS procede all’imposizione dei contributi, liquidandoli sulla base delle retribuzioni medie.

Stima tecnica a mezzo visita ispettiva in agricoltura

Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale parte dall’assunto che l’accertamento dei contributi previdenziali agricoli basati non più su criteri presuntivi, ma sulla stima tecnica del fabbisogno di manodopera dell’azienda, non pregiudica la tutela previdenziale dei lavoratori e non viola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

Tale orientamento non è contrario all’art. 38 della Costituzione, in quanto l'imposizione al datore di lavoro dei contributi per il maggior numero di giornate determinate mediante la stima tecnica (e sulla base delle retribuzioni medie per l'anno) è pienamente compatibile con la garanzia della tutela previdenziale assicurata dal parametro costituzionale.

Infine, afferma la Corte Costituzionale, l’imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, non converte di fatto l’obbligazione contributiva né in una sanzione, come asserito dal rimettente, né in un tributo, come sostenuto, in via alternativa, dalla parte costituita.

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