Aggiornati gli importi di malattia, maternità e tubercolosi

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Aggiornati gli importi di malattia, maternità e tubercolosi

Comunicati dall’Inps, con la circolare n. 43 del 21 aprile 2023, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, secondo il limite minimo di retribuzione giornaliera determinato in base alla variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2022.

Si evidenzia, sin d'ora, che per quanto riguarda l’indennità di tubercolosi, laddove le prestazioni debbano essere corrisposte in misura fissa bisognerà fare riferimento alla circolare n. 9/2023.

Malattia, maternità/paternità, tubercolosi: i minimali

  • Lavoratori soci di società e di enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, i trattamenti economici in oggetto sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge (€ 53,95 euro).

  • Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a termine il minimale di legge è pari a € 48.

  • Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Per tali lavoratori le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono state stabilite con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2022.

In attesa della disponibilità dei salari definitivi per l’anno 2023 sono utilizzati in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2022.

Per le prestazioni economiche di maternità/paternità, il reddito applicabile per il 2023 sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato in via temporanea quello valido per l’anno 2022 (€ 60,26).

  • Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale

Le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023, stabiliti con decreto dello scorso 28 febbraio, sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi.

  • Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari

€ 7,90 per le retribuzioni orarie effettive fino a € 8,92 euro;

€ 8,92 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 8,92 e fino a € 10,86;

€ 10,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 10,86;

€ 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

  • Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

L’indennità di maternità/paternità, quelle per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi:

- coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: € 48, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022;

- artigiani: € 53,95, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023;

- commercianti: € 53,95, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.

- pescatori: € 29,98, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata

Per l’anno 2023, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, che non siano pensionati o assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche risultano pari al:

  • 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;

  • 33,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

  • 35,03% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali invece è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile, applicando l’aliquota di riferimento sul minimale di reddito pari a € 17.504,00 entro il massimale di € 113,520,00, è quindi pari rispettivamente a:

  • € 382,61;

  • € 491,86;

  • € 510,97.

Per gli eventi insorti nel 2023, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è di € 73.509,80; si ricorda che, in seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2019, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti, le seguenti percentuali all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di € 311,01:

  • 8%,12% o 16% - in caso di malattia;

  • 16%, 24%, 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’art, 8, comma 10, L. n. 81/2017.

Per il 2023, gli importi per la degenza ospedaliera sono quindi, pari a:

  • € 49,76 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da una a quattro mensilità di contribuzione;

  • € 74,64 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;

  • € 99,52 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

Gli importi dell’indennità di malattia, per il 2023, sono pari a:

  • € 24,88 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da una a quattro mensilità di contribuzione;

  • € 37,32 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;

  • € 49,76 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

Assegno di maternità dei Comuni: importo e limite reddituale

La misura dell’assegno di maternità dei Comuni e il relativo valore Isee di riferimento sono i seguenti:

  • assegno di maternità in misura piena: € 383,46 mensili;

  • Isee: € 19.185,13.

Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui

L’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, relativo alle nascite, gli affidamenti e le adozioni di minori avvenuti nel 2023, è pari a € 2.360,66.

Limiti di reddito congedo parentale ulteriore

Il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale ulteriori ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (pari a € 7.328,62).

Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo è pari a € 18.321,55 euro.

Indennità economica e accredito figurativo per congedo familiari di disabili in situazione di gravità

I valori massimi dell’indennità economica sono i seguenti:
 

Importo complessivo annuo

Importo massimo annuo indennità

Importo massimo giornaliero indennità

€ 53.686,65

€ 40.366,00

€ 110,59

I valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile sono:

Retribuzione figurativa massima annua

Retribuzione figurativa massima settimanale

Retribuzione figurativa massima giornaliera

€ 40.366,00

€ 776,27

€ 110,59

 

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