Aggiornati gli importi di malattia, maternità e tubercolosi
Pubblicato il 24 aprile 2023
In questo articolo:
- Malattia, maternità/paternità, tubercolosi: i minimali
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata
- Assegno di maternità dei Comuni: importo e limite reddituale
- Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
- Limiti di reddito congedo parentale ulteriore
- Indennità economica e accredito figurativo per congedo familiari di disabili in situazione di gravità
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Comunicati dall’Inps, con la circolare n. 43 del 21 aprile 2023, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, secondo il limite minimo di retribuzione giornaliera determinato in base alla variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2022.
Si evidenzia, sin d'ora, che per quanto riguarda l’indennità di tubercolosi, laddove le prestazioni debbano essere corrisposte in misura fissa bisognerà fare riferimento alla circolare n. 9/2023.
Malattia, maternità/paternità, tubercolosi: i minimali
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Lavoratori soci di società e di enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, i trattamenti economici in oggetto sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge (€ 53,95 euro).
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Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a termine il minimale di legge è pari a € 48.
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Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per tali lavoratori le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono state stabilite con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2022.
In attesa della disponibilità dei salari definitivi per l’anno 2023 sono utilizzati in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2022.
Per le prestazioni economiche di maternità/paternità, il reddito applicabile per il 2023 sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato in via temporanea quello valido per l’anno 2022 (€ 60,26).
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Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
Le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023, stabiliti con decreto dello scorso 28 febbraio, sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi.
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Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
€ 7,90 per le retribuzioni orarie effettive fino a € 8,92 euro;
€ 8,92 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 8,92 e fino a € 10,86;
€ 10,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 10,86;
€ 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
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Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne
L’indennità di maternità/paternità, quelle per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi:
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: € 48, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022;
- artigiani: € 53,95, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023;
- commercianti: € 53,95, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- pescatori: € 29,98, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
Lavoratori iscritti alla Gestione separata
Per l’anno 2023, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, che non siano pensionati o assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche risultano pari al:
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26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
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33,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
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35,03% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali invece è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Il contributo mensile utile, applicando l’aliquota di riferimento sul minimale di reddito pari a € 17.504,00 entro il massimale di € 113,520,00, è quindi pari rispettivamente a:
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€ 382,61;
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€ 491,86;
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€ 510,97.
Per gli eventi insorti nel 2023, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è di € 73.509,80; si ricorda che, in seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2019, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti, le seguenti percentuali all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di € 311,01:
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8%,12% o 16% - in caso di malattia;
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16%, 24%, 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’art, 8, comma 10, L. n. 81/2017.
Per il 2023, gli importi per la degenza ospedaliera sono quindi, pari a:
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€ 49,76 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da una a quattro mensilità di contribuzione;
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€ 74,64 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
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€ 99,52 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.
Gli importi dell’indennità di malattia, per il 2023, sono pari a:
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€ 24,88 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da una a quattro mensilità di contribuzione;
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€ 37,32 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
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€ 49,76 se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.
Assegno di maternità dei Comuni: importo e limite reddituale
La misura dell’assegno di maternità dei Comuni e il relativo valore Isee di riferimento sono i seguenti:
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assegno di maternità in misura piena: € 383,46 mensili;
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Isee: € 19.185,13.
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
L’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, relativo alle nascite, gli affidamenti e le adozioni di minori avvenuti nel 2023, è pari a € 2.360,66.
Limiti di reddito congedo parentale ulteriore
Il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale ulteriori ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (pari a € 7.328,62).
Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo è pari a € 18.321,55 euro.
Indennità economica e accredito figurativo per congedo familiari di disabili in situazione di gravità
I valori massimi dell’indennità economica sono i seguenti:
Importo complessivo annuo |
Importo massimo annuo indennità |
Importo massimo giornaliero indennità |
€ 53.686,65 |
€ 40.366,00 |
€ 110,59 |
I valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile sono:
Retribuzione figurativa massima annua |
Retribuzione figurativa massima settimanale |
Retribuzione figurativa massima giornaliera |
€ 40.366,00 |
€ 776,27 |
€ 110,59 |
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