Aggiornamenti procedura “RI-Recupero indebiti”

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Aggiornamenti procedura “RI-Recupero indebiti”

L’INPS con il messaggio 3 luglio 2020, n. 2700, informa che la procedura “RI-Recupero indebiti” è stata aggiornata e viene introdotta, in sostituzione del pagamento con bollettino MAV, la modalità di pagamento tramite il servizio PagoPA ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e dell'art. 15, comma 5-bis, Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge n. 221 del 17 Dicembre 2012, secondo cui tutte le P.A. sono obbligate ad aderire. In particolare, dal 29 Maggio 2020, in tutte le circostanze in cui era previsto l’invio di un bollettino MAV, viene prodotto l'avviso di pagamento PagoPa. Il pagamento deve essere effettuato presso uno dei seguenti Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPa:

· Agenzie di banca;

· Uffici postali;

· L'home banking del PSP(riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPa. Il codice CBILL assegnato all'INPS, presente anche sull'avviso di pagamento, è AAQV6);

· Gli sportelli ATM delle banche che li abbiano abilitati;

· Punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5.

Il cittadino può accedere al Portale dei Pagamenti presente sul sito dell'istituto (https://serviziweb2.inps.it/PortalePagamenti/caricaPagina.do) e selezionare il servizio “Indebiti da prestazioni”, indicando le informazioni utili a individuare le pratica di indebito.

Aggiornamento procedura “RI-Recupero indebiti”

Tutte le comunicazioni emesse dalla procedura RI sono state modificate. Oltre alle variazioni dovute all'introduzione del sistema PagoPa si è provveduto alla reintroduzione dell'oggetto e, laddove è necessario, si potrà integrare la comunicazione con una serie di informazioni più dettagliate. L'INPS, altresì, precisa che le nuove comunicazioni varranno come atto di messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione.

Si rammenta, infine, che l’Istituto è tenuto per legge a compensare le somme indebite con eventuali crediti per prestatori di cui il debitore fruisce o ne beneficerà in futuro, mediante trattenuta diretta nei limiti consentiti dalla norma vigente.

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