Agevolazioni ZFU di L’Aquila. Condizioni, limiti e modalità con decreto

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Con articolo 70, comma 1, del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» - il nostro Legislatore ha previsto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 – un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima - possano essere utilizzate per la concessione - in favore delle piccole e micro imprese (Pmi) già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, anche a titolo di de minimis (aiuti di importanza minore), purché situate nella Zona franca urbana di L'Aquila - delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 341, della Legge n. 296 del 2006, ammesse per le aree e i quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali Zone franche urbane (Zfu) caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione.

Visto il comma 2 del medesimo articolo 70 del decreto-legge n. 1 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle predette agevolazioni, con decreto del 26 giugno 2012 - pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 204, del 1° settembre 2012 - il Ministero dello sviluppo economico stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge n. 296 del 2006 a favore delle imprese localizzate, appunto, nella Zona franca urbana del comune de L'Aquila.

Il contributo di cui queste fruiranno è concesso sotto forma di credito d’imposta, purché assumano a tempo indeterminato nuovo personale “altamente qualificato”, ovvero con un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche e impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio fiscale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari al 35% delle spese sostenute per le assunzioni a tempo indeterminato, con un limite massimo di 200mila euro annui ad impresa.

Infatti, con la conversione in legge del decreto, parte dei fondi stanziati a tale scopo (2 milioni di euro per il 2012, 3 milioni di euro dal 2013) è stata riservata alle imprese che abbiano sede o unità locali nei territori dei comuni colpiti dal sisma in Emilia Romagna.

CONDIZIONI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

a) di piccola e micro dimensione;

b) già costituite alla data di presentazione dell'apposita istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;

c) che svolgono la propria attività all'interno della Zfu;

d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

LIMITI.

Non sono, viceversa, ammesse a beneficiare:

a) le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) le imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

d) le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le agevolazioni non possono neppure essere concesse:

e) per lo svolgimento di attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ovvero aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

NATURA DEL BENEFICIO.

I datori di lavoro beneficeranno di: 

®    esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%; 

®    esenzione dall'Irap del valore della produzione netta, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300 mila euro per ogni periodo di imposta;

®    esenzione Ici, dal 2009 al 2012, per gli immobili in zona franca urbana posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per nuove le attività economiche; 

®    esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività per i contratti a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato oltre i 12 mesi, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu.

MODALITA’ DI ACCESSO.

La fruizione del vantaggio fiscale è subordinata alla presentazione, al Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita istanza, nei termini previsti con decreto del medesimo Ministero emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’attuale decreto.

Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Dichiarano l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché l'importo di eventuali altre agevolazioni ottenute, non a titolo di de minimis, dall'impresa cumulabili con i benefici di cui all’attuale decreto.

Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze, determina, tenendo conto delle quote del Fondo destinate alle riserve, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet del medesimo Ministero.

Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Infine, le agevolazioni sono fruite fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa. 

 


QUADRO DELLE NORME

 

-          Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

-          Legge 24 marzo 2012, n. 27

-          Legge 27 dicembre 2006, n. 296

-          Ministero dello Sviluppo economico - Decreto del 26 giugno 2012

-          Regolamento (CE) n. 104/2000, del 17 dicembre 1999

-          Regolamento (CE) n. 1407/2002, del 23 luglio 2002

 

 

 

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