Agevolazioni prima casa anche per l’immobile ereditato nello stesso comune di uno preposseduto

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Agevolazioni prima casa anche per l’immobile ereditato nello stesso comune di uno preposseduto

Un contribuente, che ha ereditato dal padre un appartamento e che già possiede, nello stesso Comune, un suo immobile (acquistato nel 1971 senza agevolazioni “prima casa”), chiede al Fisco se, in sede di acquisto per successione dell’appartamento, può fruire del beneficio dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, se si impegna a cedere, entro un anno dal decesso del genitore, la sua attuale prima abitazione.

L’Agenzia delle Entrate si esprime con la risposta n. 123/2018 del 21 dicembre, nella quale si legge che è confermata la possibilità, per il contribuente che ha acquistato “mortis causa” dal defunto padre l'abitazione, di adibire tale immobile ad abitazione principale e di beneficiare del bonus “prima casa”, con conseguente versamento in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.

Dunque, anche al caso di specie è riconosciuta l’applicazione del comma 4-bis dell’articolo 1, della Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (Tur), in quanto scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione preposseduta, concedendo un lasso temporale, più lungo, per l’alienazione dell’immobile da sostituire.

Ciò, però, ad una condizione: l’unico immobile preposseduto, ubicato nel Comune di residenza, non deve essere stato acquistato con le stesse agevolazioni (nel caso di specie ciò è sicuramente vero dato che l’acquisto del primo e unico immobile posseduto dall’istante è avvenuto prima dell’entrata in vigore delle agevolazioni “prima casa”).

Conclude così la risposta n. 123/2018: per poter godere delle agevolazioni “prima casa”, l’istante dovrà procedere alla vendita della casa preposseduta entro un anno dalla data del secondo acquisto, che, nel caso di specie, coincide con la data di apertura della successione.

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