Agevolazioni per ristrutturazione e riconversione dei vigneti, anno 2023

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Agevolazioni per ristrutturazione e riconversione dei vigneti, anno 2023

Fissate le modalità operative per l’intervento nel settore vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2023/2024, in base al regolamento UE 2021/2115 ed alle disposizioni emanate col Decreto Mipaaf n. 646643 del 16 dicembre 2022.

Le istruzioni giungono con circolare Agea n. 5577 del 25 gennaio 2023, la quale sostituisce la precedente n. 39883 del 2 maggio 2019, da intendersi abrogata.

NOTA BENE: Le Regioni devono adottare proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti riguardanti, fra l’altro: la superficie minima oggetto dell’intervento, le azioni ammissibili a finanziamento, la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti: beneficiari

Ammessi a beneficiare del sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono:

  • gli imprenditori agricoli singoli e associati;
  • le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti;
  • le cooperative agricole;
  • le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
  • i consorzi di tutela autorizzati.

Sono inclusi anche coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.

Esclusioni – L’aiuto non è rivolto ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e superfici vitate prive di autorizzazione.

Interventi ammessi

Le attività di riconversione e ristrutturazione sostenute dall’aiuto sono:

a) la riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale e nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

b) la ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

c) il reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

ATTENZIONE: Non è considerata operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Misura del sostegno

Gli aiuti riconosciuti possono consistere:

  • nella compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell’intervento;
  • nel contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita ma non può superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.

Con riferimento al contributo, questo viene erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate

ATTENZIONE: Per l’annualità 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha. Tale importo è elevabile a 22.000 €/ha o a 24.500 €/ha nelle Regioni classificate come meno sviluppate, esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica.

Presentazione delle domande

Gli interessati sono tenuti a presentare domanda all’Organismo Pagatore (OP) in relazione alla Regione di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l’aiuto (se le superfici sono situate in diverse Regioni, è necessario presentare una domanda per ciascuna Regione).

SCADENZA: Solo per la campagna 2023/2024 il termine entro cui inoltrare l’istanza è il 31 marzo 2023 (a regime è il 28 febbraio di ogni anno).

Gli OP devono garantire l'apertura dei propri sistemi informativi in congruo anticipo, ossia almeno 60 giorni prima del termine. Pertanto, per il termine del 2023 si reputa che entro la fine di gennaio verranno aperti gli sportelli per l’invio delle domande.

NOTA BENE: Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante, i richiedenti non potranno provvedere all’estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella
domanda di sostegno, prima del 1° settembre dell’anno in cui è presentata la domanda.

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