Agevolazioni per micro, piccole e medie imprese danneggiate dal sisma 2016
Pubblicato il 01 dicembre 2017
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La presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, ha emanato l’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 contenente i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del Dl n. 189/2016 al fine di sostenere il riavvio delle attività economiche nel territorio dei comuni colpite dal terremoto.
Viene nominato come soggetto gestore delle procedure previste dall’ordinanza Invitalia.
Beneficiari
A beneficiare delle agevolazioni previste sono le micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici accaduti nei territori delle regioni a far data dal 24 agosto 2016, già presenti ed operanti nei territori dei comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017.
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Tali soggetti possono avvalersi delle agevolazioni di cui al regolamento de minimis, per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del detto regolamento, esclusivamente qualora dette attività dispongano di una contabilità separata.
Elementi dell’agevolazione
Le iniziative devono riguardare programmi di spesa non superiori a 30.000 euro; i programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità e devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione.
Le spese di investimento, inserite nel programma, devono riguardare almeno una delle seguenti voci:
- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, inclusi mezzi mobili purchè strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
- lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.
Le agevolazioni sono riconosciute in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile.
Le agevolazioni sono soggette ad un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000,00 per il regolamento de minimis, fatte salve le limitazioni riferite al settore del trasporto merci su strada per conto terzi, al settore agricolo e al settore pesca.
Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse, nell'ordine cronologico di presentazione.
L’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 è stata pubblicata in “Gazzetta ufficiale” n. 280 del 30/11/2017.
- eDotto.com – Edicola 8 novembre 2017 - ZFU Sisma Centro Italia Calcolo importo agevolazione – G. Lupoi
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