Agevolazioni fiscali per le misure di contenimento del virus Covid-19
Pubblicato il 02 febbraio 2021
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Le strategie di contrasto e di contenimento alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 – come la sanificazione nei luoghi di lavoro e l’acqusito di DPI - hanno comportato inevitabilmente dei costi aggiuntivi per le aziende. Per attenuare l’effetto negativo dei maggiori oneri sostenuti dai datori di lavoro, il legislatore ha introdotto, con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, delle agevolazioni fiscali in relazione a tali spese. In particolare, sono stati previsti:
- un credito d’imposta pari al 60% per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a contenere il contagio da Covid-19;
- una disciplina Iva agevolata, pari al 5%, per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La normativa prevede che, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste, gli strumenti acquistati siano conformi alla normativa europea e che solo in presenza della documentazione attestante tale conformità sarà possibile fruire del regime agevolato.
Il credito d’imposta può essere utilizzato fino all’importo massimo fruibile, pari a 60.000 euro:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione nel modello F24, inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, sia applicata l’esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) con diritto alla detrazione d’imposta per le cessioni della strumentazione diagnostica al fine di identificare l’infezione da Covid-19. Nello specifico si tratta di tamponi molecolari, test rapidi antigenici e sierologici ovvero di prestazioni di servizi connessi a tale strumentazione.
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