Agevolazioni contributive per ZFU e provincia di Carbonia–Iglesias

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La circolaredel Ministero dello Sviluppo economico n. 32024del 30 settembre 2013 (“Gazzetta Ufficiale” n. 237/2013), dà alle piccole e alle micro imprese localizzate

nelle Zone Franche Urbane (ZFU ) delle regioni dell'Obiettivo Convergenza

e

nei comuni della provincia di Carbonia–Iglesias

indicazioni operative su tipologia, condizioni, limiti, durata e modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive, di cui al decreto interministeriale10 aprile 2013, emanato con il ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 37 del provvedimento legislativo n. 179 del 2012.  

Tali modalità di funzionamento dovranno essere utilizzate in occasione dell’adozione dei bandi per la presentazione delle domande.

Per i comuni della provincia di Carbonia–Iglesias le misure sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di programma «Piano Sulcis» (*).

(*) l’effettivo utilizzo delle risorse nei comuni di quella provincia é subordinato al versamento, già avviato alla data della circolare n. 32024/2013 , delle somme di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Ad ogni buon conto, il ministero dello Sviluppo economico provvederà ad adottare il bando relativo ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, con il quale saranno resi disponibili il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e fornite indicazioni puntuali sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. La presentazione delle domande sarà comunque consentita per un  periodo congruo, calcolato dalla data di apertura del bando stesso.

Art. 37Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza

1.  La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione può prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in  favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive modificazioni.

2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La circolare che qui commentiamo riporta in Allegato l’elenco delle ZFU dell'Obiettivo Convergenza previste nel PAC (III aggiornamento, dicembre 2012).

DECORRENZA

Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento della relativa istanza. La data di accoglimento coincide con quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministero recante l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.

AMBITO soggettivo

Imprese di micro e piccola dimensione:

- già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell' istanza;

- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l' istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:

- "microimprese" le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;

- "piccole imprese" le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

! Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza, al Registro delle imprese.

AMBITO territoriale

Le imprese aspiranti devono svolgere la propria attività nel territorio della ZFU disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale ad essa destinato, anche in via amministrativa, ubicato all'interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.

! Per le imprese che svolgono attività non sedentarie - esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici - é, inoltre, richiesto che:

- presso l’ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga tutte le ore lavorative;

ovvero,

- almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato da operazioni effettuate all'interno del territorio della ZFU.

IMPORTO limite agevolabile.

L'importo complessivo delle agevolazioni richieste non può superare il massimale previsto in

200.000,00 euro (100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada)

tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza (**) e nei due esercizi finanziari precedenti.

(**) l’esercizio finanziario corrisponde al periodo contabile di riferimento dell'impresa che, per talune  attività,  può non coincidere con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel modulo di istanza – che sarà definito con i bandi - l'impresa richiedente dovrà, pertanto, indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione dell'istanza, a titolo di de  minimis, nel predetto periodo temporale di riferimento. A tali fini, l'esercizio finanziario dovrà coincidere  con  quello di riferimento dell'impresa.

AGEVOLAZIONI contributive

Consiste nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Relativamente

→ ai contratti a tempo indeterminato,

ovvero

→ a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, con nella sussistenza delle condizioni di seguito riportate.

ZFU : almeno il 30% degli occupati deve risiedere nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU.

Territorio  dei  comuni della provincia di Carbonia-Iglesias: nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, è riconosciuto nelle seguenti percentuali:  

 

100%, per i primi cinque anni;

60%, per gli anni dal sesto al decimo;

40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;

20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell'importo stanziato, così come determinato dal Ministero.

A tal proposito, l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa nel modulo di istanza potrà subire una riduzione nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti risulti essere superiore all'ammontare delle risorse stanziate.

L'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

Norme e prassi

- circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 32024 del 30 settembre 2013

- decreto interministeriale, Mise/Mef, 10 aprile 2013

                                                                                                           

Allegati

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