Agevolazioni prima casa ad erede che attesta i requisiti
Pubblicato il 25 settembre 2020
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Per fruire delle agevolazioni prima casa di cui godeva il de cuius, l’erede deve richiederle presentando una dichiarazione di successione; se quest’ultima manca, non si determina un errore formale bensì una violazione di legge connessa al principio in virtù del quale chi ha già goduto di una agevolazione fiscale non può più goderne.
In ogni caso, il contribuente/erede ha diritto alle agevolazioni prima casa sull’immobile poi caduto in successione solo se è in possesso dei requisiti richiesti per fruire del beneficio.
Sulla base del tenore letterale della disposizione di cui all’art. 69, quarto comma, della Legge n. 342/2000, infatti, l’interessato, per fruire del bonus, deve possedere i requisiti di legge.
E’ quanto sottolineato dalla CTR nell’ambito di un giudizio instaurato da un contribuente, in opposizione ad un avviso di liquidazione dell’imposta di successione emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Statuizione, questa, confermata anche dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 20132 del 24 settembre 2020, nel rigettare il ricorso del contribuente.
Dichiarazione mancante? No al beneficio prima casa
Nel caso di specie, l’immobile oggetto della dichiarazione di successione era in comunione tra i genitori del deducente e da questi destinato alla loro prima casa; tale ultimo utilizzo, alla morte della madre, era stato mantenuto dall’altro genitore, coerede e già proprietario dell’appartamento al 50%.
Il figlio si era opposto all’accertamento del Fisco sull’assunto secondo cui, posto che il padre aveva diritto all’agevolazione fiscale, in quanto in possesso dei requisiti di legge, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere il beneficio a prescindere dalla sottoscrizione, da parte del beneficiario, della dichiarazione sostitutiva.
A suo dire, ossia, il beneficiario era il coniuge superstite e ciò era sufficiente perché lo stesso fosse esteso a tutti i coeredi, non ostandovi la circostanza fattuale che la dichiarazione di successione fosse stata resa da altro coerede che aveva già fruito della medesima agevolazione.
Per questo si era rivolto alla Suprema corte ma quest’ultima non ha ritenuto fondati i suoi rilievi.
Gli Ermellini hanno, infatti, ricordato come ai sensi della Legge n. 342/2000, le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell’art. 1 della tariffa “sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione” e, quindi, solo con le predette modalità.
Per fruire dell’agevolazione in oggetto bisognava pertanto indicare il coniuge superstite fra i successori e/o presentare dichiarazione correttiva.
Non era ossia sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’esenzione d’imposta, la situazione di fatto preesistente, in quanto occorreva comunque richiedere le agevolazioni presentando una dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, entro 12 mesi dall’apertura della successione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: