Agevolazione Imu: quando spetta per coniugi in case diverse

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Agevolazione Imu: quando spetta per coniugi in case diverse

In tema di esenzione Imu relativa all'abitazione principale, il contribuente deve aver stabilito la sua residenza ufficiale presso tale immobile. Ciò anche in situazioni dove coniugi o uniti civilmente necessitino di vivere separatamente per motivi personali o lavorativi.

Il concetto viene fissato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 19864 del 17 luglio 2024.

Contribuente con dimora in immobile diverso dal nucleo familiare

Il caso giudiziario è sorto a seguito di accertamento per mancato pagamento dell’Imu relativamente all’immobile indicato come dimora abituale di un contribuente, non coincidente con quello dove risiedevano sua figlia e la compagna.

Veniva presentato ricorso in primo grado, rigettato; anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la pronuncia.

Il contribuente, quindi, presentava ricorso in Cassazione contestando la decisione del giudice d’appello, che aveva ritenuto che il contribuente non potesse usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, non avendo fissato la residenza anagrafica presso l'immobile per il quale egli aveva manifestato l'espressa opzione in tal senso.

Ma la Corte di cassazione, con ordinanza 19864/2024, ritiene che il ricorso non meriti di essere condiviso.

La normativa dell'esenzione Imu

Il caso prospettato richiede un'analisi approfondita delle norme relative all'Imu sulla residenza principale.

In origine, l'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"), stabiliva che l'imposta municipale propria non si applichi al possesso della residenza principale e alle sue pertinenze.

Va considerata residenza principale l'immobile che, registrabile o già registrato nel catasto urbano, costituisce l'unica unità immobiliare dove il proprietario vive stabilmente e ha la sua residenza anagrafica. Questa esclusione dall'imposta si applica anche a una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se registrate insieme all'immobile residenziale. Non si applica, invece, alle proprietà classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

È evidente che inizialmente la normativa Imu non considerava il "nucleo familiare", basando l'esenzione per la residenza principale unicamente sulla residenza anagrafica e la dimora abituale del titolare dell'immobile: a quest'ultimo si garantiva il diritto all'esenzione indipendentemente dal suo stato civile. L'importante era che il proprietario abitasse stabilmente nell'immobile in questione.

Neanche nel testo successivo dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, si faceva menzione al "nucleo familiare".

Solo con le modifiche attuate dal DL 2 marzo 2012, n. 16, in materia di disciplina Imu, è stato inserito il concetto di "nucleo familiare" nella determinazione dell'immobile che può usufruire delle agevolazioni fiscali.

Questa innovazione ha ampliato la definizione di abitazione principale per includere non solo la residenza anagrafica e la dimora abituale del titolare, ma ha esteso questi criteri a tutto il nucleo familiare.

Infatti, la norma recita: “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Dunque, si è stabilito che le agevolazioni per l'abitazione principale si estendono a un solo immobile per nucleo familiare, anche se i componenti risiedono in differenti abitazioni all'interno dello stesso comune.

Le pertinenze dell'abitazione principale sono state specificate come appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitate a una unità pertinenziale per categoria, anche se registrate insieme all'unità abitativa principale.

Ma secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, con riferimento alla situazione in cui i coniugi abbiano residenze anagrafiche in comuni differenti, la legislazione non impone restrizioni analoghe a quelle previste per immobili situati nello stesso comune. Questo perché, in tali circostanze, il pericolo di aggirare la legge è mitigato dalla necessità reale di spostare residenza anagrafica e abituale a causa, ad esempio, di motivi lavorativi

Di conseguenza, il Fisco consente che l'agevolazione possa essere applicata a ciascuna delle proprietà usate come residenza principale, anche se situate in comuni diversi.

Però, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la prevalenza del testo normativo sulla circolare ministeriale: va escluso il beneficio dell’esenzione Imu per entrambe le abitazioni dei coniugi, essendo necessario che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.

in definitiva, l'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

  • la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe);
  • la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno).

Intanto sulla normativa è stato chiesto l’intervento del giudice delle leggi.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Dl n. 201/2011, ritenendo errato che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, come previsto dall’originaria formulazione della norma censurata.

E’ stato così ristabilito il privilegio dell'esenzione fiscale per ogni residenza principale di individui uniti da matrimonio o unione civile, che per ragioni di vita abbiano dovuto fissare la loro abitazione usuale e la residenza ufficiale in un diverso immobile.

Questo aspetto riguarda anche la conservazione dell'esenzione quando i membri di una famiglia sono spinti da necessità personali a stabilire residenza e abitazione abituale in differenti località e immobili.

Con ordinanza n. 2747 del 30 gennaio 2023, la Corte di cassazione ha riconosciuto la decisione della Corte costituzionale.

Esenzione Imu: senza residenza anagrafica non spetta

Ritornando al caso oggetto del processo tributario trattato, l'ordinanza n. 19684 del 17/7/2024 ritiene che l'ente impositore abbia giustamente negato l'esenzione per l'abitazione principale per l'immobile del ricorrente in quanto lo stesso non aveva fissato lì la sua residenza anagrafica, ma solo la dimora abituale.

Questo non permette di fruire dell'esenzione in sostituzione dell'immobile di dove aveva effettivamente stabilito la sua residenza anagrafica, come dimostrato dai documenti presentati in giudizio.

Di conseguenza, la decisione contestata ha rispettato i principi stabiliti, escludendo che l'esenzione potesse essere applicata a un immobile diverso da quello dove il contribuente ha la residenza anagrafica.

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