Agevolato il rientro in Italia di giovani talenti

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Con il provvedimento n. 97156 del 29 luglio 2011, l’agenzia delle Entrate detta le modalità di presentazione della richiesta da parte dei lavoratori dipendenti del beneficio fiscale connesso al rientro in Italia e di effettuazione degli adempimenti conseguenti del sostituto di imposta.

Tale richiesta scritta dovrà essere presentata al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione.

Si ricorda che il beneficio, recato dall’articolo 3, comma 5, della legge 238/2010, mira ad agevolare il rientro in Italia dei giovani talenti: cittadini Ue che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. Ed è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.

Nello specifico: “I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 20 per cento, per le lavoratrici;

b) 30 per cento, per i lavoratori.”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Meno Irpef per i “talenti” con l’autocertificazione - Pellegrino, Valcarenghi

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