Agevolati i conferimenti dei soci ma non quelli delle società del gruppo

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Agevolati i conferimenti dei soci ma non quelli delle società del gruppo

La Corte costituzionale, con sentenza n. 264 del 13 dicembre 2017, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 88, comma 4, del TUIR, in merito alla qualifica da attribuire ai versamenti delle società appartenenti allo stesso gruppo.

Il contenzioso sorge tra l'Agenzia delle Entrate e una società, filiale italiana di un gruppo multinazionale, che aveva subito una serie di perdite, ripianate attraverso versamenti da parte di società “sorelle”, ma non sue socie. L’Agenzia delle Entrate aveva sottoposto a tassazione tali somme erogate, ritenendo che non si sarebbe trattato di somme date a mutuo con obbligo di restituzione, come risulta dal bilancio della ricevente, ma di ricavi tassabili quali contributi in denaro in base a contratto.

Il giudice rimettente ha qui ravvisato un’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni meritevoli di una disciplina comune. Sarebbero irragionevolmente discriminate le contribuzioni a fondo perduto o in conto capitale eseguite da soggetti che, sebbene non soci della società beneficiaria, né possessori di strumenti finanziari similari alle azioni, sono cointeressati all’attività della beneficiaria stessa, in quanto appartenenti allo stesso gruppo societario.  

Con la sentenza n. 264/2017 i giudici costituzionali hanno ritenuto non sussistente la disparità di trattamento richiamata in causa.

Si precisa che i versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci hanno la funzione di dotare la società di mezzi patrimoniali integrativi. Il legislatore ha voluto agevolare tale patrimonializzazione della società equiparando, ai fini dell’imposta sui redditi, gli interessi sottesi ai versamenti dei soci a quelli sottostanti ai conferimenti.

La stessa ratio agevolativa non può essere applicata al caso dei versamenti effettuati da società dello stesso gruppo. Infatti, se è vero che questi apporti compiuti a favore di società appartenenti allo stesso gruppo sono diretti a soddisfare un interesse economico comune, tale fine, mediato e indiretto, non è assimilabile a quello, immediato e diretto, perseguito dal socio con il versamento alla società di appartenenza.

Non è quindi irragionevole il regime fiscale differenziato che il legislatore ha studiato per le due categorie di versamenti senza obbligo di restituzione; non rientrano quindi tra le sopravvenienze attive i versamenti effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale.

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