Adozione senza condizioni

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La Cassazione, con sentenza n. 29424 depositata il 28 dicembre 2011, ha rigettato il ricorso avanzato da una coppia di coniugi avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Bologna aveva confermato il provvedimento di rigetto della domanda di idoneità all'adozione internazionale dai medesimi proposta in considerazione delle preclusioni manifestate dai due sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero da adottare.  

Dal verbale della loro audizione dinanzi al Tribunale dei minorenni era emersa la non disponibilità ad adottare bimbi con religione diversa dalla cattolica, bimbi rom, bimbi figli di pazienti psichiatrici, e la perplessità rispetto ai bimbi di colore.

Tutte tali preclusioni – si legge nel testo della decisione – denotavano un atteggiamento spaventato e difensivo “di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 30 - Vietate le discriminazioni su etnia e religione dei minori da adottare – Maciocchi

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