Adeguata verifica anche sui dati precedentemente ottenuti

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Con sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile 2015, la Corte di cassazione ha confermato la condanna impartita dai giudici di merito a due operatori finanziari in ordine al reato di cui all'articolo 55, comma 2 del Decreto legislativo n. 231/2007.

L'imputazione loro contestata, in particolare, era di aver omesso, nella loro qualità di esecutori dell'operazione, di indicare le generalità dell'effettivo soggetto per conto del quale eseguivano un'operazione di sottoscrizione di quote di un fondo in Italia, a seguito della richiesta rivolta loro da parte dei soggetti finanziari destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Secondo la difesa dei due imputati non vi era, nel caso in esame, l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dell'operatore né l'obbligo del cliente di comunicare il titolare effettivo delle operazioni, in quanto, al momento dell'instaurazione del rapporto, gennaio 2004, l'omessa indicazione del titolare effettivo non aveva ancora rilievo penale.

Condanna per omessa indicazione del titolare effettivo anche se il conto è stato aperto nel 2004

Per i giudici di legittimità, tuttavia, l'argomentazione difensiva prospettata non teneva in considerazione il fatto che il citato articolo 55, comma 1, identificando specificamente i soggetti responsabili mediante il rinvio al Titolo II, Capo I del Decreto legislativo n. 231/2007, indica un insieme di obblighi e di adempimenti che costituiscono, se non osservati, l'elemento materiale del reato specificamente contestato.

Inoltre, nella medesima normativa è espressamente previsto che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica non solo quando instaurano un rapporto continuativo, ma anche quando eseguono operazioni occasionali, quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo e quando, come nel caso in esame, vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

E nella specie, era proprio a quest'ultimo caso che doveva farsi riferimento con riguardo alle richieste di informazioni loro inoltrate dopo che, a seguito dell'intervento della Guardia di finanza e della comunicazione della Banca d'Italia, si era posto il problema di verificare l'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione dell'effettivo titolare del conto aperto, nel 2004, per conto terzi.
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