Acquisto di immobile ed esclusione del bene dalla comunione

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Acquisto di immobile ed esclusione del bene dalla comunione

Come si può escludere dalla comunione legale il bene immobile acquistato da uno dei due coniugi dopo il matrimonio?

Indicazioni utili per rispondere a questa domanda sono ricavabili dai principi da ultimo ribaditi dalla Cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 29342 del 14 novembre 2018

Partecipazione dell’altro coniuge necessaria ma non sufficiente

In questa, la Seconda sezione civile ha ricordato l’orientamento secondo cui, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione.

Occorre, infatti, a tal fine, non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'articolo 179 Codice civile, comma 1, lett. c), d) ed f).

Così, la sola dichiarazione concorde del coniuge nell'atto notarile non basta, non potendosi considerare idonea a determinare in sé l'esclusione della comunione dell'acquisto fatto dalla moglie, caratterizzata come è dal solo richiamo alle conseguenze giuridiche dell'atto.

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