Acquisto casa con registro all’1% per chi fa trading
Pubblicato il 18 giugno 2009
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Il primo presupposto per l’applicazione del trattamento agevolato dell’imposta di registro con aliquota dell’1 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa è che l’acquisto di un fabbricato abitativo avvenga in esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 8-bis del Dpr 633/72), cioè che la cessione riguardi un fabbricato non strumentale e sia realizzata da:
un soggetto IVA che non abbia costruito il fabbricato o non vi abbia eseguito interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica;
un soggetto IVA che abbia costruito il fabbricato o vi abbia esercitato i detti interventi ma siano decorsi quattro anni dall’ultimazione dei lavori.
Altre condizioni devono pure ricorrere. Ad esempio, l’acquirente dev’essere impresa il cui “oggetto esclusivo o principale” sia il trading immobiliare. Ricorre la condizione quando l’oggetto sociale riporta tale previsione, qualora il codice d’attività Iva sia con essa conseguente e ove l’attività effettivamente esercitata corrisponda con questa previsione normativa. Ancora: l’acquirente deve esplicitare, nell’atto di acquisto, l’intenzione di effettuare la rivendita non oltre tre anni dall’acquisto. Se l’ultimo presupposto non si compie, le imposte – di registro, ipotecarie, catastali – sono dovute in misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione pari al 30 per cento, oltre agli interessi di mora.
Lo ha ribadito ieri il mineconomia, in risposta ad un’interrogazione parlamentare.
- ItaliaOggi, p. 39 – Rivendite senza l’1% - Ricca
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